Certificazioni rilasciate da Agenzia delle Entrate o da AVCPass sulla regolarità fiscale dei concorrenti non possono provocare l’esclusione dalla gara

Redazione Scientifica
24 Novembre 2017

Ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, la violazione fiscale che provoca l'esclusione dalla gara è quella che sia definitivamente accertata, vale a dire che sia divenuta incontestabile per decisione...

Ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, la violazione fiscale che provoca l'esclusione dalla gara è quella che sia definitivamente accertata, vale a dire che sia divenuta incontestabile per decisione giurisdizionale o per intervenuta inoppugnabilità; solo allora, infatti, l'inadempimento tributario è indicativo del mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, per cui non è sufficiente la circostanza che il concorrente sia destinatario di una cartella esattoriale, attesa la necessità non solo che la pendenza con il fisco sia stata debitamente accertata dai competenti organi come esistente ad una determinata data, ma anche che la pretesa tributaria si sia consolidata in favore dell'Amministrazione finanziaria per l'inutile decorso del termine di impugnazione o per il passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto dell'impugnazione stessa. Pertanto, anche in presenza di certificazioni negative dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti terzi (come l'attestato AVCPass – Authority Virtual Company Passport, elaborato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), per quanto prescritte dalla lex specialis con inerente autovincolo dell'Amministrazione e per quanto ritenute assistite da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., non è possibile disporre l'esclusione dalla gara quando sia dimostrata l'assenza dell'effettivo presupposto dell'irregolarità fiscale.

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