Divorzio congiunto: domanda improcedibile se le parti non compaiono personalmente davanti al Collegio
27 Novembre 2017
La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l'esigenza di verificare l'effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo; in caso di gravi e compravate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale. |