La sussistenza di un interesse di mero fatto a contestare l’organizzazione del servizio

Enrico Zampetti
27 Novembre 2017

La decisione se ricorrere o meno all'erogazione di un servizio di distribuzione di alimenti e bevande all'interno di una scuola rientra nella piena autonomia dell'istituto scolastico. Rispetto ad essa l'operatore di settore vanta un interesse di mero fatto che, se pure differenziato, non è qualificato normativamente e, in quanto tale, non consente di ritenere sussistente la legittimazione ad agire.

Il caso. La vicenda origina dalla decisione di un istituto scolastico di cessare definitivamente il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, fino a quel momento garantito all'interno della scuola nel suo concreto espletamento. La società esecutrice uscente del servizio impugna innanzi al TAR la suddetta decisione, lamentando che la scelta di non proseguire nel servizio sarebbe priva di motivazione in quanto non considererebbe i vantaggi che l'esecuzione del servizio arrecherebbe all'istituto scolastico e all'utenza.

Interesse legittimo: differenziazione e qualificazione. Nell'esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'istituto scolastico, il TAR ribadisce in via generale che l'interesse legittimo posto a fondamento della legittimazione ad agire si differenzia dall'interesse di fatto - consistente nell'interesse alla buona amministrazione e facente capo indistintamente a tutta la collettività – per la circostanza di “essere sia differenziato che - e quest'ultimo aspetto è rilevante nella presente sede - qualificato normativamente”, precisando ulteriormente che un interesse al concreto esercizio del pubblico potere è giuridicamente rilevante in quanto, oltre ad essere differenziato in capo ad un soggetto determinato, “sia preso in considerazione dall'ordinamento mediante una norma, o un blocco di norme, che regolamentino l'esercizio del potere medesimo in rapporto a tale interesse”.

Organizzazione del servizio e interesse di mero fatto. Sulla base di queste premesse, la sentenza rileva che nel caso di specie l'interesse della ricorrente non è specificamente preso in considerazione dall'ordinamento, in quanto “l'organizzazione del servizio” - e in particolare la decisione se ricorrere o meno a un servizio di distribuzione di alimenti e bevande all'interno della scuola - rientra nella piena autonomia dell'istituto scolastico e “rispetto ad essa l'operatore di settore non può vantare alcuna pretesa”. Più precisamente, rispetto al potere di decidere se garantire o meno il servizio l'operatore di settore vanta un interesse che, se pure differenziato, non “è tuttavia qualificato normativamente e, pertanto, appartiene all'area del mero fatto”. Per questi motivi la sentenza dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

In conclusione. La sentenza conclude osservando che l'interesse dell'operatore di settore viene preso in considerazione soltanto in un secondo momento “laddove, una volta assunta la decisione di acquisire il servizio, l'amministrazione deve individuare il proprio contraente”. È infatti solo in questo momento che l'operatore assume una posizione “non solo differenziata ma anche qualificata”, nella misura in cui il suo interesse al corretto esercizio del potere di “individuazione del contraente privato” viene tutelato dalla normativa che regola lo svolgimento della procedura concorsuale.

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