Patti successori: nulla la convenzione con cui i coniugi dispongono dei propri beni in caso di morte
28 Novembre 2017
Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Firenze aveva confermato la sua sospensione temporanea dall'esercizio della professione notarile decisa dalla Co.Re.Di. della Toscana per aver ricevuto una convenzione fra coniugi qualificabile come patto successorio.
La Cassazione ricorda che, secondo l'art. 457 c.c., l'eredità si può devolvere per legge o per testamento escludendo, quindi, che la successione possa avvenire tramite qualsivoglia contratto e vietando la regolamentazione pattizia del fenomeno successorio. Il successivo art. 458 c.c., poi, sancisce la nullità dei patti successori, «accordi negoziali tra due o più parti da cui risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello jus poenitendi» (cfr. Cass. 22 luglio 1971, n. 2404; Cass. 16 febbraio 1995, n. 1683). Nel caso di specie, con la convenzione ricevuta dal ricorrente, i coniugi avevano convenuto che in caso di loro morte «pressoché contemporanea» i proventi dell'attività d'impresa esercitata dal marito sarebbero passati in egual misura ai figli. In tal modo le parti hanno evidentemente regolato le proprie successioni con effetti vincolanti tra loro, privandosi della facoltà di disporre diversamente per testamento, come confermato dalla clausola in base alla quale l'accordo non poteva essere in alcun modo modificato se non con il consenso e la firma di entrambi. La Suprema Corte, quindi, riconosciuta la sussistenza, nella fattispecie in esame, di un patto successorio e non di un contratto a favore di terzi, come prospettato dal ricorrente, rigetta il ricorso. |