È illegittima l’attribuzione di punteggio alla certificazione EMAS se il bando prevede la certificazione ISO 14001 quale requisito di partecipazione

Simone Abrate
28 Novembre 2017

È immediatamente impugnabile il bando di gara contenente clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale. La clausola del bando che attribuisce un punteggio elevato (20 punti) alla certificazione EMAS, pur in presenza di analoga certificazione UNI EN ISO 14001, già prevista come condizione di partecipazione, è illegittima in quanto introduce un requisito ultroneo e sproporzionato e pertanto lesivo dei principi della concorrenza, della massima partecipazione alle gare e della par condicio.

Il caso. La ricorrente ha impugnato il bando di gara deducendo la violazione del divieto si commistione fra criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta. Nel caso di specie, tale differenziazione era mancata in quanto il capitolato ha dapprima richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un sistema di gestione per l'ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ed ha poi introdotto, come elementi di valutazione dell'offerta tecnica, certificazioni di qualità ambientale (registrazione EMAS).

Sull'impugnabilità immediata del bando di gara. Il Tar Lazio ha ritenuto il ricorso ammissibile rilevando che la più recente giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180) aderisce a una concezione “ampliativa” della nozione di “clausole del bando immediatamente escludenti”, individuate con riferimento non solo a quelle afferenti ai requisiti soggettivi, ma anche a quelle «attinenti alla formulazione dell'offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta».

Ne deriva che, allo stato attuale, il bando è immediatamente impugnabile qualora vi siano clausole che, ad esempio: impongano, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. St., Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671); che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. St., As. Pl., n. 3 del 2001); che contengano disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. St., Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980).

Conseguentemente, facendo applicazione dei principi indicati da tale orientamento giurisprudenziale ampliativo, il Tar Lazio ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che la previsione del punteggio di 20 punti su 30 per la valutazione dell'offerta tecnica in ragione della titolarità della certificazione EMAS, unitamente alla previsione di 5 punti per il rating di legalità e altri 5 punti per il Bilancio o Rapporto di Sostenibilità certificato da Ente Accreditato, appare concretare in sostanza la previsione di clausole immediatamente lesive e con effetto escludente in quanto, in caso di assenza dei requisiti richiesti, l'offerta economica dovrebbe essere molto più bassa per recuperare il gap rispetto ad altre imprese dotate di dette attestazioni, e dunque sarebbe antieconomica, al punto da rendere sostanzialmente impossibile la partecipazione stessa alla gara.

Sulla sostanziale equipollenza tra regolamento EMAS e certificazione di qualità UNI EN ISO 14001. Astrattamente, la certificazione EMAS può essere utilizzata come criterio valutativo dell'offerta tecnica. Tuttavia, se tale certificazione EMAS è prevista in aggiunta rispetto al requisito di partecipazione il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001, il bando di gara è illegittimo per previsione di un requisito ultroneo e sproporzionato, che incide sui principi della concorrenza, della massima partecipazione alle gare e della par condicio.

Le due certificazioni devono, infatti, essere considerate sostanzialmente equipollenti, in quanto sia nello standard ISO 14001 sia in EMAS si stabiliscono i requisiti per elaborare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che è quella parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale, standardizzando le attività gestionali (cfr. Tar Lazio, sez. II-bis, sent. 22 gennaio 2016, n. 802).