Giurisdizione ordinaria sulle controversie in tema di escussione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti in sede di gara

Marco Calaresu
29 Novembre 2017

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia sull'escussione, da parte della stazione appaltante, di una cauzione posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal partecipante ad una gara di appalto. Non configurandosi l'esercizio di un potere pubblico autoritativo, la cognizione di tale controversia non può essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il caso: Il giudizio trae origine dall'impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio hanno disposto la revoca, ex art. 21-quinqiues della l. 241 del 1990, dell'aggiudicazione definitiva alla ditta ricorrente dell'appalto per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca. In conseguenza della revoca, adottata all'esito del sopralluogo che ha evidenziato la carenza dei requisiti tecnico-organizzativi prescritti per lo svolgimento del suddetto servizio, le predette amministrazioni hanno disposto la escussione della garanzia.

Giurisdizione in tema di escussione della cauzione. Il TAR, chiamato a pronunciarsi sulle censure prospettate dalla ricorrente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo l'escussione della cauzione. Il Collegio ha rilevato sul punto che la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte della stazione appaltante, di una cauzione posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal partecipante ad una gara di appalto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda di accertamento dell'inesistenza della debenza dell'importo preteso dalla P.A. e di manleva in relazione a quanto eventualmente da pagarsi a quest'ultima riguardano il rapporto privatistico inerente la garanzia (Cass civ., sez. un., 8 settembre 2015 n. 17741; idem nn. 9592/2012 e 4319/2012).

Domanda di svincolo della cauzione. Il Collegio precisa ulteriormente che la domanda di svincolo della cauzione richiede l'accertamento della cessazione dell'obbligo derivante dalla garanzia, sicché la vicenda è confinata all'interno della mera verifica della perduranza del rapporto di garanzia e della conformità del comportamento della P.A. alla legge e alla lex contractus, cui consegue che non configurandosi l'esercizio di un potere pubblico autoritativo, la cognizione di tale controversia non può essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Civ., sez. un., 28 luglio 2016 n. 15666; Cons. St., sez. V, 9 aprile 2015, n. 1819; TAR Molise, sez. I, 17 maggio 2017 n. 184; Corte Cost., 6 luglio 2004 n. 204).

In conclusione. Il TAR ha declinato la giurisdizione in materia di escussione della garanzia ritenendo che la domanda di accertamento dell'inesistenza della debenza dell'importo preteso dalla stazione appaltante e di manleva in relazione a quanto deve essere eventualmente corrisposto a quest'ultima riguardano il rapporto privatistico inerente la garanzia.

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