Facoltà di astensione del testimone indagato per false informazioni al P.M. e al difensore
30 Novembre 2017
È possibile portare a conoscenza del giudice le informazioni messe a disposizione della difesa da persona informata sui fatti qualora quest'ultima, denunciata dalla parte civile per false informazioni al P.M. e al difensore, intenda avvalersi della facoltà di non rispondere?
La risposta al quesito può essere diversa in dipendenza dall'evolversi del procedimento a carico del testimone. Laddove, infatti, emerga che questi ha assunto la qualità formale di persona sottoposta ad indagini per il reato di false informazioni al P.M. (art. 371-bis c.p.) ovvero di false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.) il soggetto, secondo l'art. 210, comma 6, c.p.p., non può assumere la qualità di testimone, deve essere assistito da un difensore e viene avvisato della facoltà di non rispondere. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, il patrimonio conoscitivo del quale è portatore non è altrimenti recuperabile al processo. Ciò premesso, è noto che le fattispecie incriminatrici contestate al testimone prevedono un'ipotesi di sospensione necessaria del procedimento «fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni (o dichiarazioni ) sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito»: è di conseguenza improbabile che il procedimento penale a suo carico venga positivamente definito prima del termine del dibattimento nel quale è stato chiamato a deporre. Se, però, così fosse, nulla impedirebbe di formulare al giudice una richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p. onde “richiamare” a deporre la persona per la quale sia venuta meno, medio tempore, la condizione di indagato o imputato in procedimento connesso (rectius: collegato). Il testimone verrebbe in questo caso sentito ai sensi e con le garanzie previste dall'art. 197-bis c.p.p.: resterebbe comunque preclusa la possibilità di obbligarlo a deporre su fatti che concernono la sua responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti (art. 197-bis, comma 4, c.p.p.). Diversamente, laddove la definizione del procedimento a carico del testimone avvenisse dopo la sentenza di primo grado del processo nel quale è stato chiamato a deporre, il suo esame (sempre quale teste assistito ex art. 197-bis c.p.p.) potrebbe costituire l'oggetto di una richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da formulare con l'atto d'appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. |