Ex moglie dedita alla famiglia e al sostegno della carriera del marito: riconosciuto l'assegno divorzile
30 Novembre 2017
In un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, la resistente ha chiesto al Tribunale di Roma di riconoscere in suo favore la sussistenza del diritto a percepire un elevato assegno divorzile.
Il Collegio ritiene che la richiedente abbia dimostrato di non disporre di mezzi adeguati al proprio mantenimento e di non essere in grado di procurarseli da sola per ragioni oggettive. All'esito della valutazione comparativa della condizione economica delle parti, emerge, infatti, un rilevantissimo divario economico e patrimoniale tra le stesse che in alcun modo consente alla resistente di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Secondo il Tribunale romano, nonostante i mutamenti che hanno interessato i patrimoni delle parti (successione della resistente alla zia e formazione di un nuovo nucleo familiare per il ricorrente), tale disparità giustifica la sussistenza del diritto dell'ex moglie a percepire un assegno divorzile, non essendo altrimenti in grado di provvedere al proprio mantenimento. Alla medesima conclusione si può giungere anche applicando i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. n. 11504/2017 (v. A. Simeone, L'assegno di divorzio secondo la Cassazione: chi ha dato, ha dato, chi ha avuto ha avuto in IlFamiliarista.it) la quale ha ribadito la natura assistenziale dell'assegno divorzile e ha statuito il principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, considerato che la resistente, cinquantenne, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio (se non saltuariamente), essendosi dedicata, nell'ambito di un progetto di vita condiviso dagli allora coniugi, al sostegno della carriera professionale del marito e alla cura della famiglia e della casa.
Riconosciuta la spettanza dell'assegno divorzile in favore della resistente, il Tribunale ne quantifica l'ammontare considerando non solo la predetta comparazione economica ma anche valutando l'apporto di ciascuna delle parti alla costituzione del patrimonio familiare. Se è vero, infatti, che il nucleo familiare è stato sostenuto economicamente dal ricorrente in misura largamente prevalente non è comunque contestabile che la resistente, casalinga, abbia provveduto a coordinare la gestione della casa e ad occuparsi della crescita dei figli oltre ad avere curato le relazioni sociali del marito, necessarie per lo svolgimento della sua professione ad «elevatissimi livelli». Si considera, pertanto, congrua la determinazione dell'assegno divorzile in 6500 euro mensili, somma peraltro chiesta dalla stessa resistente nel corso dell'interrogatorio libero. |