ANAC: chiarimenti in ordine all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), del d.m. 263/2016

Redazione Scientifica
30 Novembre 2017

Attese le segnalate difficoltà per le Camere di commercio di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di nomina del direttore tecnico dei soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del d.m. 263/2016, l'ANAC nella seduta del 15 novembre 2017 ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sul termine di comunicazione dei dati per l'inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

Attese le segnalate difficoltà per le Camere di commercio di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di nomina del direttore tecnico dei soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del d.m. 263/2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l'ANAC nella seduta del 15 novembre 2017 ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sul termine di comunicazione dei dati per l'inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

In particolare, il termine per la trasmissione all'ANAC della delibera di nomina del direttore tecnico, fissato dalla norma in cinque giorni dall'iscrizione dell'atto di nomina sul registro delle imprese, deve ritenersi decorrere dalla comunicazione dell'atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese, indipendentemente dall'intervenuta registrazione.

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