La gestione di strutture finalizzate ad assicurare la mobilità dei cittadini è funzione pubblicistica, anche se affidata mediante concessione a privati

Redazione Scientifica
01 Dicembre 2017

La gestione di strutture, finalizzate ad assicurare la mobilità dei cittadini sul territorio, in conformità ad un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.), nonché vero e proprio pilastro della normativa comunitaria....

La gestione di strutture, finalizzate ad assicurare la mobilità dei cittadini sul territorio, in conformità ad un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.), nonché vero e proprio pilastro della normativa comunitaria, è funzione propria dello Stato, o (secondo la tipologia del trasporto) dell'ente pubblico territoriale minore, con possibilità di gestire tale funzione anche in forma societaria o tramite concessione a privati. La natura privatistica del gestore, o il perseguimento da parte del medesimo di utilità economiche, frutto di efficienza imprenditoriale, non possono mutare la natura della funzione, che resta intrinsecamente pubblicistica.

Applicabilità della parte II del Codice degli Appalti anche ai servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.

La parte II del Codice degli Appalti non è applicabile solo alla struttura aeroportuale, intesa come complesso degli impianti finalizzati al decollo e all'atterraggio di aeromobili, con esclusione di ogni altro servizio. Non depongono in tal senso l'ampiezza della nozione di cui all'art. 119 del Codice degli Appalti (“attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti”), né la nozione dei diritti aeroportuali, che si ricava dalla Direttiva CEE 2009/12, secondo cui “La principale funzione e attività commerciale degli aeroporti consiste nell'assicurare il compimento di tutte le operazioni relative agli aeromobili, dal momento dell'atterraggio al momento del decollo…..in modo da consentire ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto….A tal fine, gli aeroporti mettono a disposizione una serie di infrastrutture e di servizi, connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci”.

Il servizio di “cambiavalute” presso gli aeroporti rientra nella più recente concezione di aeroporto.

Il servizio di “cambiavalute” presso gli aeroporti è di immediata utilità per i passeggeri, sia in partenza che in arrivo, al fine di consentire agli stessi di disporre della valuta corrente nel Paese di destinazione; si tratta, dunque, di un servizio non strettamente funzionale al volo, ma senz'altro ricompreso nella più recente concezione dell'aeroporto, come luogo in cui vengono messe a disposizione degli utenti “infrastrutture e servizi, connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci

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