Rileva la convivenza di fatto per la determinazione della residenza fiscale
01 Dicembre 2017
Il caso. L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR Lombardia aveva individuato la residenza fiscale di un contribuente in territorio russo in quanto proprietario di un'abitazione di tipo civile sita in quello Stato. Secondo la ricorrente, la CTR non ha tenuto conto ai fini della determinazione dell'abitazione permanente del contribuente, della convivenza da quest'ultimo instaurata con una cittadina italiana residente a Milano, con la quale aveva una stabile relazione affettiva e per il mantenimento della quale versava regolarmente ingenti somme di denaro.
Abitazione permanente è il luogo dove si instaura la convivenza di fatto. La Cassazione ritiene che, risultando incontestata la residenza del controricorrente presso l'abitazione della sua convivente a Milano e tenuto conto della rilevanza assunta, già dal 2002, dalla convivenza di fatto, ora riconosciuta e disciplinata dalla l. n. 76/2016, l'abitazione permanente dell'uomo deve essere individuata in territorio italiano. Il significato di “abitazione permanente”, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, deve, infatti, essere interpretato alla luce del modello di convenzione elaborato in sede OCSE secondo cui per abitazione permanente si intende una situazione di fatto e la persona fisica è considerata residente nello Stato dove ha a disposizione un alloggio di cui possa disporre stabilmente a qualsivoglia titolo. Non è, quindi, la proprietà l'elemento che identifica la caratteristica della permanenza ma la possibilità per il contribuente di disporre dell'immobile a suo piacimento per periodi temporali indeterminati. Il ricorso viene, pertanto, accolto. |