Il Consiglio di Stato sull’interpello post-competitivo

Redazione Scientifica
01 Dicembre 2017

L'interpello post-competitivo non dà luogo ad una procedura negoziata al di là dei casi previsti dalla legge ovvero ad un'inammissibile (ri)negoziazione successiva...

L'interpello post-competitivo non dà luogo ad una procedura negoziata al di là dei casi previsti dalla legge ovvero ad un'inammissibile (ri)negoziazione successiva all'aggiudicazione, quanto piuttosto all'accettazione di una proposta irrevocabile a termine da parte dei concorrenti non risultati primi graduati, ai fini dell'assegnazione di ulteriori parti dell'accordo quadro.

Tale meccanismo, previsto dalla lettera invito, è conforme all'art. 83 del d.lgs. n. 82 del 2005, il quale non impone, ma certamente autorizza il meccanismo dell'allineamento all'offerta dell'aggiudicatario, funzionale alla necessità di assicurare una pluralità di fornitori nell'erogazione dei servizi che compongono il servizio pubblico di connettività per le amministrazioni beneficiarie. Allo stesso modo, il descritto meccanismo di allineamento, non comportando una rinegoziazione, non integra evidentemente una violazione dell'art. 32 della direttiva 2004/18/CE.

Peraltro il meccanismo di allineamento al miglior offerente trova base legale nell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, il quale, al primo comma, stabilisce che «ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente». Giova aggiungere poi che il predetto art. 26 è richiamato dall'art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis, proprio in tema di disciplina di “appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza”: circostanza, questa, che vale ad escludere la dedotta violazione dell'art. 83 C.A.D., disposizione che postula comunque, nella stipulazione dei contratti quadro per la realizzazione del SPC, il “rispetto delle vigenti norme in materia”.

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