Legge di gara e fissazione, da parte della stessa, del limite massimo dell’impegno assumibile dal fornitore

Redazione Scientifica
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30 Novembre 2017

E' corretto che la lex specialis, nell'ambito di un sistema con clausola multifornitore che suddivide il contratto quadro, fissi solamente il limite massimo dell'impegno assumibile dal fornitore...

E' corretto che la lex specialis, nell'ambito di un sistema con clausola multifornitore che suddivide il contratto quadro, fissi solamente il limite massimo dell'impegno assumibile dal fornitore (nella specie: «la fornitura sarà suddivisa in un numero di parti inferiore di almeno una unità rispetto al numero delle offerte valide in graduatoria finale»). Infatti inevitabilmente nell'accordo-quadro il volume massimo delle prestazioni fornibili è potenziale.

Lo stesso art. 26, comma 1, l. n. 488 del 1999 prevede la determinazione del solo limite massimo dell'impegno del fornitore (“fino a concorrenza di un quantitativo massimo” stabilito dalla legge di gara), come pure ugualmente dispone l'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006, ove si fa riferimento alla determinazione del prezzo e, se del caso, delle quantità previste per un operatore economico in un dato arco temporale, così trovando conferma sul piano del diritto positivo che non occorre la precisa individuazione delle prestazioni da rendere.

Il superamento della durata ordinaria dell'accordo-quadro (pari a quattro anni, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006) a fronte della previsione del bando estesa, nella specie, a 84 mesi, ben può giustificarsi in ragione della straordinaria complessità delle prestazioni oggetto di gara e della rilevanza dell'interesse pubblico ad esse sotteso, implicante comunque l'erogazione di un rilevante numero di servizi elementari (117) sull'intera estensione territoriale nazionale (nella fattispecie – concernente la fornitura dei servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività – si è rilevato che tale complessità è chiaramente compendiata dalla previsione dell'art. 73 del d.lgs. n. 82 del 2005, che definisce il sistema pubblico di connettività «quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati», il tutto garantendo «la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente»).