Servizio pubblico di connettività, è legittimo l’interpello post-competitivo

Guido Befani
04 Dicembre 2017

L'interpello post-competitivo non dà luogo ad una procedura negoziata al di là dei casi previsti dalla legge ovvero ad un'inammissibile (ri)negoziazione successiva all'aggiudicazione, quanto piuttosto all'accettazione di una proposta irrevocabile a termine da parte dei concorrenti non risultati primi graduati, ai fini dell'assegnazione di ulteriori parti dell'accordo quadro.

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato è intervenuto sui profili di legittimità dell'interpello post-competitivo imposto dalla centrale di committenza nell'ambito di un'accordo-quadro multifornitore per l'erogazione dei servizi di connettività di cui all'art. 73, d.lgs. n. 82 del 2005, (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), gestita da Consip mediante procedura ristretta.

Sulla legittimità della scelta dell'interpello, il collegio ha rilevato come questa modalità non dia luogo ad una procedura negoziata al di là dei casi previsti dalla legge ovvero ad un'inammissibile (ri)negoziazione successiva all'aggiudicazione, quanto piuttosto all'accettazione di una proposta irrevocabile a termine da parte dei concorrenti non risultati primi graduati, ai fini dell'assegnazione di ulteriori parti dell'accordo quadro.

Per il collegio, inoltre, tale meccanismo, (che era già previsto dalla lettera invito), risulta essere conforme all'art. 83, d.lgs. n. 82 del 2005, il quale non impone, ma certamente autorizza il meccanismo dell'allineamento all'offerta dell'aggiudicatario, funzionale alla necessità di assicurare una pluralità di fornitori nell'erogazione dei servizi che compongono il servizio pubblico di connettività per le amministrazioni beneficiarie. Allo stesso modo, il descritto meccanismo di allineamento, non comportando una rinegoziazione, non integra evidentemente una violazione dell'art. 32 della direttiva 2004/18/CE.

A conferma della legittimità della scelta della centrale di committenza, il collegio ha quindi osservato che il meccanismo di allineamento al miglior offerente trova base legale nell'art. 26, legge n. 488 del 1999, il quale, al primo comma, stabilisce che «ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente». In conclusione, il collegio ha quindi aggiunto che il predetto art. 26 è stato richiamato dall'art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis, proprio in tema di disciplina di “appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza”: circostanza, questa, che vale ad escludere la dedotta violazione dell'art. 83 C.A.D., disposizione che postula comunque, nella stipulazione dei contratti quadro per la realizzazione del servizio pubblico di connettività, il “rispetto delle vigenti norme in materia”.

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