Il diritto di subentro nell'assegnazione di un alloggio sociale spetta anche al figlio non più convivente
14 Novembre 2017
Il caso. L'ATER, azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Comune di Roma, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato il subentro nell'assegnazione in locazione di un'abitazione sociale, della figlia, non più convivente, dell'originario avente diritto.
La convivenza non è presupposto per il diritto di subentro nell'assegnazione. L'art. 12, comma 1, l.r. n. 12/1999 prevede che, in caso di decesso o «negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare», subentrino nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato, indicando tra le ipotesi di ampliamento, al comma 4, quella del rientro dei figli motivato da separazione omologata dal Giudice competente. Vi sono, quindi, due categorie autonome e non necessariamente interdipendenti di legittimati al subentro: da una parte i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, «assegnatari anche se non facenti parte del nucleo familiare al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione» (non essendo compreso, fra i requisiti indicati, il permanere della convivenza); dall'altra, i componenti del nucleo familiare ampliato, che fanno invece parte dello stesso al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione. Secondo la Cassazione, pertanto, il diritto di subentro nell'assegnazione spetta anche al soggetto non facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, in quanto il termine “rientro” deve considerarsi riferito espressamente al nucleo familiare (configurando ipotesi di relativo ampliamento) e non all'alloggio, come sostenuto al contrario dalla ricorrente secondo cui “il rientro” presupporrebbe necessariamente un precedente ingresso o una pregressa permanenza nell'immobile. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. |