Scelta del progetto preliminare per la realizzazione di un’autostrada: il g.a. non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dall’amministrazione
05 Dicembre 2017
Il caso. La società ricorrente, concessionaria del tratto autostradale A 31 Valdastico, impugna il silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'istanza formulata dalla stessa società, volta ad ottenere l'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del c.d. secondo lotto funzionale dell'autostrada Valdastico-Nord.
Come noto, l'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. prevede l'esperibilità dell'azione di condanna al rilascio del provvedimento amministrativo richiesto nei limiti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a., ossia quando si tratta di attività di natura vincolata o quando risulta che non residuano margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori dell'amministrazione. Il Collegio chiarisce che l'attività amministrativa volta all'individuazione di una soluzione progettuale condivisa – la necessità di un'intesa con la Provincia autonoma di Trento è affermata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale – è caratterizzata da una discrezionalità amministrativa molto ampia e da specifiche valutazioni tecniche che impediscono di sostituire in via giurisdizionale il giudizio rimesso all'amministrazione.
In conclusione. La domanda di condannare le amministrazioni statali al rilascio del provvedimento amministrativo di approvazione del progetto preliminare dell'opera va dichiarata inammissibile. |