La confisca di un bene è incompatibile con la mancanza di condanna del suo titolare
05 Dicembre 2017
La Cassazione penale, Sez. I sent. n. 53609 del 27 novembre 2017, ha ricordato la necessità del giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza della a Corte europea e, in particolare, al principio affermato dalla sentenza del 29 ottobre 2013, ric. Varvara c. Italia in base al quale la confisca di un bene che sia prodotto o prezzo del reato non può applicarsi nel caso di declaratoria di prescrizione del reato stesso, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto, della stessa Corte, della richiesta di restituzione delle somme di denaro sequestrate in quanto il procedimento penale, all'origine del sequestro, era stato definito con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti (ricettazione, truffa tentata e consumata). I giudici di legittimità hanno affermato, allineandosi all'orientamento più recente della Cassazione, che «il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrata e non confiscata deve fornire la prova rigorosa dell'esistenza di un suo diritto legittimo su di essa, non potendosi prescindere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dall'accertamento dello jus possidendi» |