Rimessa al Presidente Canzio la questione sull'inammissibilità per mancanza di attestazione di conformità

Redazione scientifica
06 Dicembre 2017

Il Presidente del CNF, lo scorso 24 novembre, ha inviato una nota ufficiale al Primo Presidente della Corte di cassazione Canzio sottoponendogli alcune questioni in materia di pronunce di inammissibilità per mancanza di attestazione di conformità.

Questioni in materia di pronunce di inammissibilità. Il Presidente del CNF, nella nota ufficiale inviata al Presidente della Corte di cassazione Canzio ha analizzato le decisioni prese con le sentenze n. 17450 e n. 26520 con le quali la Corte ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c..

Per la Cassazione manca l'attestazione di conformità. Nel primo caso perché vi era agli atti copia priva di attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione, mentre, a parere della Corte, il ricorrente avrebbe dovuto «estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte».

Nel secondo caso, l'improcedibilità è stata dichiarata perché agli atti vi era solo una stampa cartacea della sentenza digitale, senza attestazione di conformità, mentre, a parere della Corte, «avrebbe dovuto essere depositata la copia cartacea della sentenza asseverata dal difensore del ricorrente come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012». Il Collegio in tale decisione aggiungeva che, nel momento in cui viene impugnata una sentenza notificata con modalità telematiche, il ricorrente ha un duplice onere: quello di asseverare come conforme all'originale la copia del provvedimento impugnato tratta dal fascicolo informatico e quello di certificare la conformità agli originali digitali del messaggio di posta elettronica pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente. Questo sul presupposto che «poiché l'originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l'attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull'originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anziché della copia estratta direttamente dall'originale».

Perplessità e preoccupazione del Presidente del CNF. Il Presidente Mascherin esprime la sua perplessità e preoccupazione per le decisioni assunte dalla Cassazione «in quanto ispirate ad un rigore formale che appare non giustificato dal quadro normativo di riferimento e non in sintonia con regole e scansioni del processo civile telematico, risolvendosi in irragionevoli restrizioni del diritto ad una decisione nel merito, non allineate con la giurisprudenza della Corte EDU in tema di accesso alla giurisdizione.

Indipendentemente dalla questione dell'estensione dei poteri di attestazione degli avvocati, sicuramente da condividersi nella prospettiva del migliore funzionamento del processo civile, va osservato che la produzione della relazione di notificazione redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994 nulla aggiunge a quanto già risulta, tra l'altro quanto al tempo della notificazione, dal messaggio di posta elettronica certificata di cui allo stesso art. 3-bis.

Se poi si considera che in entrambi i casi in parola non erano state sollevate contestazioni circa la data della notificazione della sentenza (e la tempestività dell'impugnazione) e la conformità all'originale di quanto agli atti (messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione in un caso, copia cartacea della sentenza digitale nell'altro), il rigore delle decisioni assunte, che si ripete, si sono risolte nella negazione del diritto ad una decisione, appare vieppiù non connotato da quella prudente ragionevolezza che deve ispirare l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali nella prospettiva di un giusto processo. Analoghe preoccupazioni desta l'ordinanza n. 20672 di rimessione al primo Presidente, che appare indurre pericolose incertezze sulla validità degli atti del processo in forma di documento informatico».

Per approfondimenti si vedano:

  • V. A., Al Primo Presidente la questione sulla validità della modalità strutturale dell'atto del processo in forma di documento informatico;
  • “Clamoroso al Cibali”: il ricorso per cassazione è improcedibile se è depositata solo la stampa della sentenza in formato digitale;
  • COA Milano: oneri di deposito del difensore ricevente la notifica PEC della sentenza impugnata.