Concordato fallimentare: l’interesse ad opporsi all'omologazione

La Redazione
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06 Dicembre 2017

La sussistenza dell'interesse ad opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, come di quello ad agire, può essere desunta dal complesso dell'atto di opposizione e specificata dalle parti negli atti successivi.

La sussistenza dell'interesse ad opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, come di quello ad agire, può essere desunta dal complesso dell'atto di opposizione e specificata dalle parti negli atti successivi. Occorre distinguere in prima battuta tra opponenti partecipanti non proponenti e opponenti proponenti: i secondi, ben possono fare esclusivo riferimento, in termini di prospettazione, all'utilità conseguibile qualora l'omologazione non fosse concessa e la procedura retroagisse alla fase ante omologa. I primi, devono prospettare quale utilità possa loro derivare dalla non omologa, il che, in astratto, dovrebbe discendere dalla prospettazione che l'alternativa liquidatoria sarebbe più conveniente rispetto alla proposta di concordato. In caso di coesistenza delle due qualità (creditore; proponente), è sufficiente che venga fornita una qualsiasi delle due prospettazioni ovvero che questa emerga dall'atto di opposizione ed eventualmente sia sviluppata negli atti successivi ad esso connessi.