Sui presupposti e sui limiti del sindacato del g.a. circa gli errori professionali comportanti l’esclusione dalla gara

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2017

È da escludere che gli estremi del grave errore professionale possano essere ricavati da procedimenti penali nei confronti di esponenti dell'impresa concorrente, per i rischi di...

È da escludere che gli estremi del grave errore professionale possano essere ricavati da procedimenti penali nei confronti di esponenti dell'impresa concorrente, per i rischi di sovrapposizione tra la causa ostativa di cui alla lettera f) dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 con quella autonoma prevista dalla lettera c) della medesima disposizione e, dunque, anche in questo caso in violazione del principio di tassatività della cause di esclusione (Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2017, n. 1).

Non può essere esclusa da una gara di appalto un'impresa laddove la risoluzione contrattuale di un precedente contratto con una diversa amministrazione appaltante sia conseguente all'inadempimento imputabile ad altro operatore del raggruppamento temporaneo (Cons. Stato, V, 28 settembre 2015, n. 4512; 26 giugno 2015, n. 3241).

Secondo il precedente di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17 febbraio 2012, n. 2312, esorbita dai limiti della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo una decisione del Consiglio di Stato che con riguardo ad una motivata valutazione espressa della stazione appaltante sulla causa ostativa di cui alla medesima lett. f) dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 abbia ecceduto dai limiti della «verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti dall'appaltante come ragioni del rifiuto», in presenza di una precisa scelta legislativa che demanda alle amministrazioni di valutare il punto di rottura dell'affidabilità dell'operatore economico, pretendendo invece di stabilire se le ragioni dell'esclusione (in quel caso) fossero o meno condivisibili.

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