La notifica all'imputato mediante PEC al suo difensore non sostituisce anche quella spettante “in proprio” al difensore stesso

06 Dicembre 2017

Nel caso di mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, la notificazione dell'atto può avvenire presso il difensore anche a mezzo PEC. In tale evenienza, il difensore conserva il diritto a ricevere un'autonoma notificazione dell'atto o, quanto meno, un'attestazione da cui risulti che la consegna del medesimo è avvenuta anche per consentire l'espletamento del mandato difensivo?
Massima

È nulla la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. mediante invio al difensore tramite PEC di un'unica copia del decreto di citazione per il giudizio di appello, destinata all'imputato, senza l'espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore anche in proprio e non solo in rappresentanza dell'imputato.

Il caso

La Corte di Appello di Roma confermava la condanna dell'imputato per due reati di cessione di stupefacenti. Avverso questa decisione, quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la nullità della sentenza per l'omessa notificazione ai difensori del decreto di citazione per il giudizio di appello. Al riguardo rilevava che, a causa dell'inidoneità del domicilio da egli dichiarato ex art. 161, comma 1, c.p.p., la notificazione del decreto di citazione era stata eseguita presso i difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.. Detta notificazione era stata effettuata a mezzo PEC, sebbene fosse destinata all'imputato. Nell'unica relata era precisato che il destinatario dell'atto era unicamente l'imputato e che la consegna ai difensori avveniva per l'inidoneità del domicilio da questi dichiarato. Gli avvocati, invece, non avevano ricevuto un'ulteriore e distinta notifica di detto avviso. L'eccezione era stata ritualmente sollevata nel giudizio d'appello dal sostituto processuale dei difensori ed era stata rigettata dalla Corte.

La questione

Nel caso di mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato o di inidoneità o insufficienza di tale domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., la notificazione dell'atto può avvenire presso il difensore anche a mezzo PEC. In tale evenienza, il difensore conserva il diritto a ricevere un'autonoma notificazione dell'atto o, quanto meno, un'attestazione da cui risulti che la consegna dell'atto è avvenuta anche per consentire l'espletamento del mandato difensivo?

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di doglianza.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello, che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato o eletto e sia stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore, non sostituisce anche quella autonomamente spettante a quest'ultimo al fine dell'espletamento dell'incarico difensivo e relativa all'avviso della data di udienza. Ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, pertanto, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata sia in sostituzione di quella spettante all'imputato, che in adempimento di quella che deve essere consegnata al difensore, permettendogli di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell'atto destinato all'imputato (cfr. Cass. n. 22829/2004; Cass. n .14012/2008; Cass. n. 36020/2011; Cass. n. 19277/2017).

Questo principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui la notificazione al difensore consegnatario dell'imputato sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC). In tale ipotesi, perché la notifica sia valida, deve risultare che la mail certificata sia stata inviata al difensore tanto in proprio, quanto in rappresentanza dell'imputato (ovvero devono essere inviate al difensore due distinte mail) (Cass. n. 39176/2015).

Nel caso di specie, i difensori hanno ricevuto un'unica notificazione del decreto di citazione, nella loro veste di consegnatari dell'atto destinato all'imputato, senza alcuna indicazione relativa al fatto essa dovesse ritenersi relativa anche al loro diritto di essere informati della data dell'udienza per l'esercizio del mandato. Il vizio in questione, tempestivamente dedotto dalla difesa, ha determinato la nullità della sentenza impugnata che, di conseguenza, è stata annullata con rinvio.

Osservazioni

L'art. 601 c.p.p. prevede che, fuori dai casi di inammissibilità dell'impugnazione, il Presidente ordina la citazione dell'imputato appellante. Il decreto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno di comparizione. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello è notificato avviso ai difensori.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia in qualità di consegnatario, nel caso in cui la consegna dell'atto non sia stata possibile per mancanza, insufficienza o inidoneità dell'elezione o della dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato non esclude che il medesimo difensore debba ricevere un'autonoma notificazione dell'avviso dell'udienza per l'esercizio del mandato difensivo. L'orientamento giurisprudenziale consolidato, peraltro, ritiene che la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare è comunque valida se risulti esplicitato o sia in ogni caso desumibile che la notificazione stessa è stata eseguita sia in proprio che nella veste di consegnatario (Cass. n. 19277/2017). Sebbene abbia ricevuto l'atto come consegnatario dell'imputato, dunque, il difensore conserva il diritto ad essere informato della data, del luogo e dell'ora dell'udienza anche in proprio.

La Corte, poi, ha implicitamente confermato l'indirizzo secondo cui è valida la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore a mezzo PEC anche se l'atto è destinato all'imputato ed il professionista lo ha ricevuto per la mancanza, l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto o dichiarato da quest'ultimo (Cass. n. 39176/2015). L'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, prevedendo la possibilità del ricorso alla PEC nel procedimento penale per l'atto indirizzato a «persona diversa dall'imputato», intende sottrarre a questa modalità soltanto la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell'imputato. Esulano dal divieto le notifiche eseguite al difensore, ancorché nell'interesse dell'imputato come quella effettuata, mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata, dell'atto diretto all'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. (Cass. n. 40907/2016) ovvero quella cui si riferisce il caso di specie, eseguita ex art. 161, comma 4, c.p.p. (Cass. n. 16622/2016). Il divieto di notifica tramite PEC all'imputato, dunque, deve considerarsi limitato al caso in cui la notifica sia effettuata alla persona fisica dell'imputato.

La decisione in esame, inoltre, ha rilevato che l'eccezione di nullità del decreto di citazione è stata tempestivamente proposta, in quanto sollevata nel giudizio di appello dal sostituto processuale dei difensori di fiducia dell'imputato. Al riguardo, secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità di ordine generale per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p., a regime intermedio la quale, pertanto, può essere rilevata anche d'ufficio, ma non può essere più dedotta dopo la deliberazione della sentenza e deve ritenersi tardivamente proposta se eccepita solo in sede di ricorso per cassazione (Cass. n. 41590/2013). Quest'indirizzo appare pienamente rispettoso delle prerogative difensive in una fattispecie come quella in esame in cui l'eccezione è stata proposta dal sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dei difensori di fiducia. L'orientamento giurisprudenziale che appare prevalente, invece, nel caso in cui il difensore di fiducia non avvertito sia stato sostituito da uno d'ufficio ravvisa una nullità assoluta insanabile. Si sostiene infatti che l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma 1, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, c.p.p. (Cass. n. 20449/2014; Cass., S.U., n. 24630/2015; Cass. n. 16587/2015).

Guida all'approfondimento

V. Bove, Notificazioni telematiche nel procedimento penale: Questioni giuridiche e problematiche applicative, in penalecontemporaneo.it;

L. Petrucci, Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale, in questionegiustizia.it;

L. Matarrese, Validità della notifica telematica al difensore e problemi di diritto transitorio, in penalecontemporaneo.it.

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