È legittimo il soccorso istruttorio su elementi non essenziali dell’offerta

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2017

Il soccorso istruttorio non è ammesso laddove sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell'offerta presentata dalla concorrente, consentendole di aggiustare il tiro e...

Il soccorso istruttorio non è ammesso laddove sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell'offerta presentata dalla concorrente, consentendole di aggiustare il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti; non è però inibito alla stazione appaltante richiedere, né alla concorrente provare, anche con integrazioni documentali, che la propria offerta era, sin dal principio, effettivamente conforme a quanto richiesto dalla lex specialis e che tale non appariva per un mero vizio formale o un errore materiale, purché le integrazioni e le correzioni, consentite a mezzo di soccorso istruttorio, non conducano a modifiche sostanziali dell'offerta iniziale, tali da tradursi, in realtà, in un'offerta del tutto nuova. Pertanto, le integrazioni sono ammissibili, purché non riguardino elementi essenziali dell'offerta: tali sono quegli elementi che, ove assenti o assolutamente indeterminati, comportino la totale inidoneità dell'offerta ad assolvere alla sua funzione che è quella di consentire la manifestazione di volontà negoziale del concorrente, quale potenziale contraente dell'Amministrazione, in relazione alla gara da aggiudicare. Ne consegue che non costituiscono elementi essenziali dell'offerta le descrizioni di dati che non dipendono in alcun modo dalla volontà dell'offerente.

Invero, in applicazione dei rammentati principi, deve concludersi come il catalogo relativo a determinate parti di ricambio siano elementi essenziali dell'offerta, nel senso che richieste di chiarimenti su tale parte non può determiare alcuna integrazione o manipolazione dell'offerta trattandosi di condizioni prestabilite a catalogo.

A tali considerazioni si aggiunga che i listini attengono per di più non già alla formazione della volontà dell'operatore economico e della sua offerta, bensì al momento successivo della verifica, ai fini della ricostruzione dell'esattezza di tale volontà e del riscontro della sua serietà e affidabilità, consentendo alla Stazione appaltante di accertare la correttezza dei dati esposti nella scheda allegata alla offerta: tenuto anche conto del fatto che i listini contemplano dati esterni alla volontà dell'offerente, predeterminati da terzi (i fornitori) e come tali non sono modificabili né integrabili in alcun modo da parte dell'aggiudicataria.

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