Ricorso principale, ricorso incidentale escludente ed interesse strumentale in relazione alla contestazione di una sub fase di gara antecedente

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2017

Sebbene il rapporto di priorità logica richieda di dare precedenza alle questioni sollevate con ricorso incidentale ove da questa emergano ragioni ostative e preclusive all'esame di quelle poste dal...

Sebbene il rapporto di priorità logica richieda di dare precedenza alle questioni sollevate con ricorso incidentale ove da questa emergano ragioni ostative e preclusive all'esame di quelle poste dal ricorso principale (come nell'ipotesi in cui il ricorso incidentale abbia carattere escludente o paralizzante, in quanto la partecipazione legittima alla gara del concorrente non vincitore rappresenta fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione), non di meno l'esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di priorità logica, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità (in tal senso Cons. St., Ad. Pl., 7 novembre 2011 n. 4).

Inoltre, se le offerte sono entrambe inficiate da un medesimo vizio che le rende inammissibili, non si pone un problema di esame prioritario del ricorso incidentale, in quanto prioritario è l'esame del vizio: sicché in tale ipotesi è ammissibile, se non doveroso, in conformità del principio di uguaglianza concorrenziale, l'esame congiunto del ricorso principale ed incidentale, poiché le offerte dei concorrenti risultano affette dal medesimo vizio (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 febbraio 2014 n. 9).

Infine, così come la fondatezza della censura escludente proposta in via incidentale, ove afferente ad una sub-fase del procedimento di ammissione alla gara, precedente rispetto alla sub-fase alla quale si riferiscono le censure dedotte in via principale, determina l'inammissibilità di queste ultime per carenza di legittimazione ad agire, allo stesso modo, se le censure dedotte in via principale afferiscono ad una sub-fase precedente a quella a cui si riferiscono le doglianze dedotte in via incidentale, le stesse andranno prioritariamente esaminate e, se fondate, determineranno l'inammissibilità del ricorso incidentale (Cons. St. Ad. Plen. 30 gennaio 2014, n. 7).

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