Sul limite massimo del requisito che la mandataria può apportare al RTI

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2017

L'art. 261, comma 7, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento “che la mandataria...

L'art. 261, comma 7, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento “che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento degli stessi requisiti”.

La previsione regolamentare è di piana lettura; essa pone due regole: il bando può prevedere il possesso di una percentuale minima di requisito in capo alla mandataria; la percentuale massima, eventualmente prevista, non può essere superiore al sessanta per cento. La disciplina è completata da una terza regola contenuta nell'ultimo capoverso del comma richiamato, per cui: “La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara … partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”. L'ultima regola rafforza la lettura proposta: “il limite massimo stabilito” per il quale la mandataria può apportare il suo requisito al raggruppamento non potrà essere che il sessanta per cento di cui sopra.

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