Il mancato pagamento del contributo Anac non è causa di esclusione

07 Dicembre 2017

Non può essere escluso dalla gara l'operatore economico che abbia omesso di allegare all'offerta la ricevuta del pagamento del contributo ANAC, non essendo l'adempimento chiaramente desumibile né dalla normativa di settore né, nella specie, dal bando di gara.

Il caso. Con ricorso proposto ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, disposto dall'amministrazione per omesso versamento del contributo ANAC di cui all'art. 1 comma 67 l. n. 226 del 2005.

La questione. Il Tar ha accolto il ricorso sulla scorta della recente sentenza della CGUE, Sez. VI, 2 giugno 2016, causa C-27/15, nonché dei principi enucleati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2016.

Più precisamente, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che “ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Il Tar, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, e rilevato che l'obbligo di pagamento del contributo Anac ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica non appare chiaramente contemplato nella normativa primaria vigente come causa espulsiva, né nella specie vi era una disposizione della lex specialis di gara che prevedesse un simile obbligo (tantomeno a pena di esclusione), ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

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