In G.U. il decreto fiscale convertito in legge

Redazione Scientifica
11 Dicembre 2017

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 è stato pubblicato il testo del d.l. n. 148/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 172 del 4 dicembre 2017. Tra i temi affrontati nel c.d. decreto fiscale, l'esclusione dello stalking dai reati estinguibili mediante condotta riparatoria.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 è stato pubblicato il testo del d.l. n. 148/2017 convertito in legge (dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172). Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione in G.U..
La disposizione legislativa affronta testualmente diversi temi «in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». Di seguito, le disposizioni di maggiore interesse.

Equo compenso. Il decreto fiscale introduce l'art. 13-bis nella l. n. 247/2012 che disciplina il tanto atteso equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. La nuova norma si occupa del compenso degli avvocati nelle convenzioni stipulate, anche in forma societaria, per lo svolgimento dell'attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative, «nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese».
L'articolo prevede testualmente che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alle qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6».
Inoltre la disposizione sancisce la nullità delle clausole vessatorie che «determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato». Inoltre si considerano vessatorie le clausole che consistono nella riserva al cliente delle facoltà di modificare le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito, o ancora nella possibilità di anticipare a carico del professionista le spese della controversia, nonché la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Conclusivamente il nuovo articolo dispone che il principio dell'equo compenso deve essere garantito in relazione alle prestazioni rese dai professionisti «in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Assicurazione professionale obbligatoria. L'art. 19-novies, d.l. n. 148/2017 prevede la soppressione di alcune parole (in particolare del lemma «a sé e») dell'art. 12, comma 2, l. n. 247/2012 in materia di assicurazione professionale obbligatoria.
In particolare con la nuova formulazione dell'articolo è previsto che l'avvocato, l'associazione o la società di professionisti hanno l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura degli infortuni solo per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.

Stalking e condotte riparatorie. Il decreto legge aggiunge un nuovo comma all'art. 162-ter c.p., il quale prevede che lo stalking (art. 612-bis) sia escluso dai reati che possono essere estinti per condotte riparatorie.

Uscita autonoma dei minori di 14 anni dalle scuole. Altro tema affrontato dal decreto fiscale è relativo alla discussa possibilità di uscita autonoma dei minori di 14 anni dagli istituti scolastici. L'art. 19-bis, d.l. n. 148/2017 prevede la possibilità per i genitori, tutori e soggetti affidatari di autorizzare le scuole a consentire ai minori di uscire da soli al termine delle lezioni, esonerando in questo modo il personale scolastico da ogni responsabilità.

*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it.

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