Recenti approdi verso una definizione di spese “ordinarie” e “straordinarie”

Francesca Garzella
11 Dicembre 2017

In tema di mantenimento della prole e spese straordinarie, occorre stabilire in concreto quali spese possano ritenersi tali e se, in relazione ad esse, sussista obbligo di concertazione preventiva.
Massima

L'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza. Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, tali perché oggettivamente imprevedibili nell'an e comunque indeterminabili nel quantum, o in quanto attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie vanno distinte quelle che devono considerarsi obbligatorie e quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Il caso

Nel procedimento da cui trae origine la pronuncia in esame la ricorrente, affermando di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare col figlio di dieci mesi, nato dalla relazione affettiva e di convivenza intrattenuta con il resistente, ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé, con disciplina delle frequentazioni padre-figlio e con l'imposizione a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso delle spese straordinarie.

Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina delle frequentazioni padre-figlio, indicando un contributo al mantenimento del figlio pari alla metà dell'importo proposto dalla ricorrente, oltre al rimborso delle spese straordinarie.

La questione

L'attenzione viene focalizzata sulla seguente questione: posto a carico di entrambi i genitori il dovere di contribuzione (al mantenimento ordinario e) alle spese straordinarie, occorre stabilire in concreto quali spese possano ritenersi tali e se, in relazione ad esse, sussista obbligo di concertazione preventiva.

Le soluzioni giuridiche

Preso atto delle concordi richieste di entrambe le parti sul punto e data la regola generale dell'art. 337 c.c., il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.

Circa le statuizioni economiche, richiamato il locale Protocollo d'Intesa del 2014, il Collegio traccia una linea fra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle “obbligatorie”, assumibili unilateralmente senza previa concertazione, disponendo che le stesse siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come richiesto.

In dettaglio, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono:

  • scolastiche: scuole private, università fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola;
  • ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche, corsi informatici, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
  • sportive: attrezzatura e quanto necessario per eventuali attività agonistiche;
  • medico sanitarie: interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Le spese straordinarie “obbligatorie” sono, invece, quelle per: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti eccetto quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.

Osservazioni

La pronuncia si colloca sulla scia di una giurisprudenza di merito affinatasi nel tentativo di giungere ad una definizione del concetto di spese “ordinarie” e “straordinarie”, inesistente a livello normativo, che va di pari passo con l'adozione, in molti tribunali, di protocolli d'intesa fra magistrati ed avvocati, nati con lo scopo di individuare criteri uniformi per arginare le occasioni di conflittualità fra genitori circa gli obblighi di mantenimento dei figli.

Tali, pur lodevoli, iniziative – praticate solo in alcuni Tribunali – scontano però il limite dell'assenza di regole uniformi su tutto il territorio nazionale, cui attingere a livello sistematico.

La definizione del concetto di spese straordinarie e l'individuazione analitica delle varie voci ricomprese all'interno della categoria assumono particolare rilevanza laddove, in una famiglia caratterizzata dall'assenza di unione fra genitori separati, divorziati o non più uniti da una convivenza non matrimoniale, si debbano ripartire gli oneri connessi al mantenimento dei figli.

Come noto, la legge fissa quale regola di ordine generale, a carico di entrambi i genitori percettori di reddito, l'obbligo di sostenere gli oneri connessi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive disponibilità economiche (artt. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost.). Il principio - fondato sulla procreazione, indipendentemente dal legame affettivo e giuridico esistente tra i genitori - ha trovato applicazione a tutto tondo, grazie alla sostanziale equiparazione tra figli nati in costanza o meno di matrimonio, attuata con la riforma introdotta con la l. n. 219/2012 e con il d.lgs. n. 154/2013. In situazioni d'intervenuta disgregazione del nucleo familiare derivante da separazione, in attuazione piena dei principi di bi-genitorialità e di affidamento condiviso, tale principio si trasfonde nella previsione del mantenimento diretto come regola di ordine generale (art. 337-ter, comma 4, c.c., già art. 155 c.c.), per quanto in sede di concreta applicazione sia molto frequente assistere alla previsione di un assegno a carico del genitore non collocatario, come nel caso trattato.

Sul piano giuridico, sebbene nel caso di specie non si presentassero specifiche questioni da dirimere, il provvedimento fornisce valido appiglio per gli operatori del settore, che da anni auspicano un intervento legislativo chiarificatore sul tema.

L'apporto della giurisprudenza di legittimità sul punto è per lo più circoscritto all'individuazione di criteri di massima che, in prima approssimazione, aggettivano le spese straordinarie come eccezionali, saltuarie e/o imprevedibili, rilevanti in termini economici e imponderabili, senza che necessariamente tali caratteri debbano ricorrere simultaneamente (per tutte: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372). Proprio perché queste prerogative non ne consentono una valutazione ex ante, l'orientamento della Suprema Corte è assestato nel senso di ritenere che il rimborso di tali spese, in aggiunta all'assegno di mantenimento, non costituisca indebita duplicazione (Cass. civ., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 21273; Cass., sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869).

Nelle pronunce riferite al regime anteriore alla l. n. 54/2006 si rinviene, poi, un ulteriore criterio interpretativo, basato sulla definizione normativa di “decisioni di maggior interesse” (art. 6 l. n. 898/70; art. 155, comma 3, c.c., dipoi modificato dalla l. n. 54/2006 ed ora abrogato e sostituito dall'art. 337-ter, comma 3, c.c.), volto a tracciare il confine tra scelte assumibili da parte del coniuge affidatario senza obbligo di concertazione preventiva e quelle rispondenti al maggior interesse, da reputarsi comunque confermate in mancanza di dissenso espresso (in tal senso: Cass. civ., sez. VI-1, 30 luglio 2015, n. 16175; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19607; più di recente: Cass. civ., sez. VI-1, 15 febbraio 2017, n. 4060). Tale criterio, comunque non idoneo a fornire una definizione di “spese straordinarie”, potrebbe talvolta rivelarsi addirittura fuorviante, atteso che i concetti di “maggior interesse” e di “spesa straordinaria” non sempre sono sovrapponibili (non essendo assolutamente scontato che una questione di maggior importanza implichi spese straordinarie o che, in presenza di decisioni di minore importanza, non possano aversi spese significative: cfr. F. Picardi, Le decisioni di maggiore interesse nell'affidamento del minore, in IlFamiliarista.it, che richiama Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182 e Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2011, n. 9376).

Come evidenziato da attenta giurisprudenza (Trib. Messina, sez. I, 26 maggio 2016) l'orientamento anzidetto deve ritenersi, in ogni caso, superato alla luce del vigente quadro normativo, giusta la previsione dell'art. 337-ter c.c. che, come detto, impone la necessaria condivisione fra genitori delle decisioni che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, a prescindere dal fatto che si tratti di “decisioni di maggior interesse per il minore”. L'affidamento condiviso comporta, infatti, l'assunzione di uguali poteri e responsabilità in capo ai genitori, richiedendo ad entrambi un impegno personale nella realizzazione di un progetto di vita educativo comune della prole, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute dall'altro, esigendo per contro una costante e preventiva consultazione reciproca (Cass. civ., 20 giugno 2012, n. 10174). Tale criterio, improntato al dovere dei genitori di concordare l'indirizzo della vita familiare, è tuttavia destinato a scontare il correttivo della c.d. “rilevanza esterna” nei confronti dei terzi: si rinvia, per approfondimenti, a quanto statuito in Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2016 n. 2127 e Cass., sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16175.

Se alla giurisprudenza di legittimità può attribuirsi il pregio di aver elaborato criteri di massima per distinguere fra spese ordinarie e straordinarie, ai giudici di merito va senz'altro quello di aver individuato, in maniera via via più analitica, le varie voci da includere nell'una o nell'altra tipologia, tanto da pervenire ad una (seppur embrionale, in quanto non univoca) definizione del concetto.

In questo quadro, sulla scia tracciata da altre Corti di merito, la pronuncia in esame fornisce un variegato elenco delle due tipologie di spesa che consente non solo di individuare alcuni presupposti ricorrenti per le spese straordinarie (es., l'obbligo di documentarle) ma, addirittura, di pervenire ad una sorta di definizione di senso compiuto di tale categoria.

Volendo accennare a qualche esempio pratico - senza pretesa di esaustività e limitando l'analisi alle pronunce dell'ultimo biennio nelle sole ipotesi di affido condiviso, come nel caso trattato - può riscontrarsi come, nella maggior parte dei casi, tra le spese straordinarie da concordare siano annoverate quelle relative a rette imposte da scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite SSN (ex pluribus: Trib. Roma, 23 giugno 2017; Trib. Palermo, 12 maggio 2017; Trib. Modena, 16 febbraio 2017; Trib. Modena, 5 gennaio 2017; Trib. Modena, 29 dicembre 2016; Trib. Parma, 31 agosto 2016; Trib. Modena, 14 giugno 2016; Trib. Modena, 30 aprile 2016).

Per contro, la maggioranza delle pronunce menzionate include tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo (talvolta definite “obbligatorie”, come nel provvedimento in esame) quelle per visite specialistiche richieste dal medico curante e quelle per l'acquisto dei libri di testo scolastici (ma sul punto le opinioni non sono pacifiche. Contra, tra le più recenti, Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18077).

In alcune pronunce, infine, la necessità di preventivo consenso è subordinata al superamento di un prefissato tetto di spesa (così, ad esempio: Trib. Parma, 7 novembre 2016; Trib. Parma, 28 ottobre 2016; Trib. Trento, 6 settembre 2016).

In questo contesto, in una dinamica comunque sempre più protesa verso l'enucleazione di criteri univoci, appaiono dunque degni di nota i recentissimi interventi di matrice milanese (“Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte lo scorso 14 novembre d'intesa fra Corte d'Appello, Tribunale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, crf. A. Simeone, Spese straordinarie: al via le Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, in IlFamiliarista.it) e del Consiglio Nazionale Forense (che, con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore, il 14 luglio ha elaborato le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, trasmesse a tutti gli Ordini degli Avvocati lo scorso 29 novembre).