Lo stalking non è riparabile
11 Dicembre 2017
Le disposizioni sull'estinzione del reato per condotte riparatorie non si applicano alle fattispecie sussumibili nell'art. 612-bis c.p. (norma dedicata al reato di atti persecutori, nel gergo comune stalking). Lo ha stabilito il c.d. decreto fiscale. Le stravaganze del Legislatore italiano non sono mai troppe; accade così che il c.d. decreto fiscale (legge 4 dicembre 2017, n. 172, intitolata alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie) metta in bella mostra, al comma 2 dell'art. 1, l'esclusione dello stalking dai benefici della c.d. giustizia riparativa. Nessun mistero aleggia sull'enfasi mediatica del tema, né sul benestare diffuso a questo maquillage. L'inevitabile repulsione per condotte che invadono la sfera privata in modo davvero fastidioso non è in dubbio (il delitto di atti persecutori nasce e si radica su questa sensibilità comune); né si possono svilire episodici frammenti di legislazione che riscontri le aspettative della collettività. Nondimeno, per non nascondersi dietro il proverbiale dito, occorre domandarsi se gli scenari del diritto, e della prassi giudiziaria/giurisprudenziale, si apprestino ad ospitare novità e di quali novità si possa eventualmente discutere. Certo, le aule di giustizia ricevono nuovi dettami nel cimentarsi con gli stalker ma si sa che l'art. 162-ter c.p. non ha un riscontro applicativo consistente e soprattutto non ha una casistica significativa in materia di atti persecutori. Forse sarebbe stato meglio interrogarsi sui meccanismi della giustizia riparativa, prima di provvedere alla sua limitazione applicativa, e su una seria indagine statistica che individuasse i campi di funzionamento del paradigma e le ragioni della sua riuscita soltanto parziale (ben sapendo che non esistono panacee). Absit iniuria verbis, sembra che siamo di fronte all'ennesima occasione perduta, ovvero all'ennesimo singhiozzo di un Legislatore schizofrenico che guarda un po'di qua un po' di là, senza ripensare organicamente i temi, oggi, il tema degli atti persecutori meriterebbe una maggior attenzione di un umorale “pugno duro contro lo stalking”. Allo stalking commesso non si può rimediare con condotte che diano concretezza ad una inversione e conversione di atteggiamento del reo. Lo dice il Legislatore… ipse dixit. Si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di meglio, perché in fondo quello di cui ha bisogno la collettività è certo la sicurezza, il vigilare di uno Stato che si erge a protettore dei deboli e ne fa motivo di impegno istituzionale ma forse non solo di questo. Forse abbiamo bisogno di ritrovarci sul serio in un'identità culturale non rigida e chiusa ma forte nelle coordinate essenziali; abbiamo bisogno di capire cosa davvero può nuocere e in che modo poter evitare che il nocumento si concretizzi, per tutti. Anche i tribunali hanno bisogno di questo, non di meri orpelli normativi, non di mere formulette linguistiche, non di giocare a dadi con la vita delle persone. Tutti vogliamo ritrovarci nelle norme che regolano la società civile, scorgere nelle scelte del Legislatore qualcosa che può rendere migliore la nostra quotidianità, il nostro rapporto con gli altri, la convivenza pacifica per un'edificazione delle nostre esistenze, al meno consentita. Nella linea dura contro lo stalking non si vede nulla di tutto questo: è l'ennesimo parto di un Legislatore capriccioso, che rifugge le visioni d'insieme e fa commercio delle sue iniziative. Oggi offre al minor prezzo possibile qualcosa di cui conosce la domanda elevata, e rigida. Nulla di più facile per realizzare profitti, quasi che fosse questa la prerogativa del Parlamento. |