La tutela del minore nell’era del cyberbullismo: l’attivazione del procedimento penale e le digital investigations
12 Dicembre 2017
Abstract
A partire dagli anni 2000, con l'avvento delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online sono sorte al fianco dell'identità personale innumerevoli identità digitali, costituite dall'insieme di dati personali e informazioni presenti nell'ambiente virtuale del web (o cyberspazio) relativi ad un soggetto o ente. È in tale contesto che è avvenuto il trasferimento online del fenomeno antisociale del bullismo, nota forma di comportamento consistente in un'aggressione o molestia fisica o psicologica ripetuta nei confronti di una o più vittime considerate dal soggetto agente come bersagli facili e/o incapaci di difendersi allo scopo di ingenerare in esse timore, ansia, isolamento ed emarginazione. La nuova legge sul cyberbullismo (l. 71/2017), oltre ad offrire la prima definizione normativa del bullismo e del cyberbullismo, ha introdotto specifiche forme di tutela contro il bullismo telematico sia sul piano prevenzionistico che su quello sanzionatorio. Dal bullismo al cyberbullismo
La diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti del linguaggio web 2.0 e degli strumenti sempre più innovativi creati sfruttando le sue potenzialità – primi fra tutti i social network – ha trasformato, soprattutto da due anni a questa parte, il bullismo nella forma più subdola e pericolosa del cyberbullismo, modificandone conseguentemente le modalità d'azione. Più nello specifico, dalle recenti ricerche svolte dalla nota onlus denominata Save the Children è emerso che il 19% dei ragazzi italiani si connettono ad internet per più di cinque ore al giorno e che le forme più diffuse di cyberbullismo consistono nell'invio di messaggi violenti o volgari tesi a suscitare conflitti all'interno di una discussione (c.d. flaming); nell'invio ripetuto di messaggi offensivi o disturbanti tramite differenti vettori di comunicazione quali chat, sms o e-mail (c.d. harassment); nella divulgazione di notizie false o denigratorie volte a danneggiare la reputazione della vittima colpendo anche le sue amicizia (c.d. denigration); nel furto d'identità digitale allo scopo di compiere azioni che provocano imbarazzo per la vittima (c.d. impersonation); nella diffusione di informazioni sensibili riguardanti la vittima dopo averle carpite dalla stessa con l'inganno (c.d. outing); nelle attività tese ad escludere un soggetto da un contesto relazionale virtuale quale una chat o un forum (c.d. exclusion) o nella creazione di gruppi “contro” su un social network per prendere di mira qualcuno. Al contrario, le vittime di tali comportamenti – ancora più intrusivi e aggressivi rispetto al passato – restano immutate continuando a essere individuate utilizzando i medesimi criteri selettivi, ossia per una loro presunta diversità consistente principalmente nell'aspetto esteriore, nella timidezza, nell'orientamento sessuale, nella provenienza straniera, nel modo di vestire o nella disabilità. Il bullismo proiettato nel cyberspazio, dunque, subisce un'amplificazione immediata: nel mondo telematico il suo raggio d'azione assume un'estensione apparentemente priva di confini spaziotemporali. A differenza del bullo, infatti, il cyberbullo, grazie alla mediazione di strumenti mediatici ed informatici, ha la libertà di fare online ciò che non potrebbe (o non riuscirebbe a) fare nella vita reale. Egli riesce a mantenere – quantomeno apparentemente – l'anonimato, celandosi dietro al suo “profilo utente”, e può agire di continuo semplicemente collegandosi al device utilizzato. Si verifica quindi una sorta di sdoppiamento della personalità e, parallelamente, un'esigenza di tutela della c.d. web reputation delle vittime e delle ulteriori gravi conseguenze che si ripercuotono sulle stesse. Gli strumenti di tutela introdotti dalla nuova legge
La nuova legge sul cyberbullismo introduce due distinti tipi di tutela contro gli atti di cyberbullismo. Il primo, più rapido, previsto dall'art. 2 e consistente nella segnalazione da parte del minore ultraquattordicenne o del genitore responsabile direttamente al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media volta alla rimozione, al blocco o all'oscuramento del dato personale del minore diffuso in rete oppure, in caso di esito negativo dell'istanza, nella segnalazione al garante privacy affinché emetta provvedimenti inibitori che tutelino il minore dalla violazione alla sua persona. Il secondo, invece, opera nei casi di comportamenti che integrano gli estremi dei reati di diffamazione (art. 595 c.p.) e di molestie (art. 612 c.p.) oppure del delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003), perpetrati da minorenni che abbiano già compiuto i quattordici anni di età. In tale seconda ipotesi, l'art. 7 prevede che prima che sia proposta querela o presentata denuncia nei confronti del cyberbullo da parte del minore non infraquattordicenne o del genitore esercente la responsabilità sul minore è applicabile la procedura dell'ammonimento prevista per lo stalking dalla l. 38/2009. Con l'ammonimento il questore convoca il minore unitamente al genitore e lo invita a mantenere una condotta conforme alla legge, astenendosi dal porre in essere ulteriori comportamenti analoghi in futuro. Si tratta di un avvertimento verbale teso a rendere il minore consapevole del disvalore delle sue azioni e dell'effetto lesivo delle stesse al fine di evitargli il “trauma” di un processo penale. I reati per i quali è possibile con certezza l'ammonimento sono solo quelli procedibili a querela di parte – come previsto dalla l. 38/2009 –, stante l'esistenza dell'art. 331 c.p.p. che impone l'obbligo di denuncia dei reati procedibili d'ufficio per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che vengono a conoscenza di notizie di reato nell'esercizio delle loro funzioni. Per i delitti indicati all'art. 7 della nuova legge tale disposizione diventa problematica con riferimento al delitto di cui all'art. 167 del codice privacy e a quello di molestie ex art. 612 c.p. nella sua forma aggravata. Il Legislatore, per dare effettività all'istituto, avrebbe dovuto prevedere una deroga all'art. 331 c.p.p., cosa che purtroppo non è avvenuta. L'imputabilità del cyberbullo
Nei casi di procedibilità d'ufficio, dunque, l'attivazione del processo penale per il minore è inevitabile, purché lo stesso sia imputabile. Ai sensi dell'art. 85 c.p. «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere». L'imputabilità, dunque, implica la capacità di intendere e di volere, ossia la capacità del soggetto di comprendere il significato del valore sociale delle proprie azioni nel contesto in cui agisce (capacità di intendere), e la capacità del medesimo di autodeterminarsi liberamente (capacità di volere). Il codice penale prevede diversi fattori (ad es. vizio di mente, sordomutismo, ecc. – artt. 88 ss. c.p.) che incidono sull'imputabilità in quanto in grado di diminuire o escludere la capacità di intendere e di volere. Tra questi fattori è compresa la minore età (artt. 97 e 98 c.p.). Al compimento del diciottesimo anno di età, infatti, ogni soggetto si considera imputabile, in quanto, agli occhi del legislatore, viene raggiunta la maturità sotto il profilo intellettuale e volitivo: compiuti i diciotto anni l'imputabilità potrà essere esclusa solo per una causa diversa dall'età. Per il minore di anni quattordici l'art. 97 c.p. stabilisce che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». A quattordici anni si è perseguibili penalmente: se il cyberbullo è un minore di età ricompresa tra i quattordici ed i diciotto anni, nei suoi confronti si applicheranno le norme del processo penale minorile di cui al d.P.R. 448/1988, le quali non escludono l'operatività dell'art. 331 c.p.p. per i reati procedibili d'ufficio. Qualora invece il cyberbullo abbia commesso il fatto prima del compimento dei quattordici anni, opera in suo favore una presunzione legale assoluta di non imputabilità in quanto il minore infraquattordicenne è considerato a priori incapace di intendere e di volere, a prescindere dalla situazione o dall'atto compiuto. In tali casi all'imputabilità del minorenne autore del reato non sopperisce la responsabilità dei genitori dal momento che in Italia vige il principio costituzionale per cui la responsabilità penale è personale e di essa può rispondere solo ed esclusivamente l'autore materiale diretto del fatto costituente reato. In tema di imputabilità del cyberbullo minorenne è intervenuta anche la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, nel noto caso Google/Vivi Down, sulla pubblicazione di un filmato sull'host Google Video, che ritraeva un ragazzo disabile umiliato da alcuni compagni all'interno di un edificio scolastico ed in cui si sentono anche frasi ingiuriose nei confronti dell'associazione Vivi Down. In tale circostanza i giudici di legittimità hanno affermato che la responsabilità del reato ricade unicamente su chi ha realizzato e caricato in rete il video, in violazione del divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (dato sensibile) di una persona previsto dall'art. 167 d.lgs. 196/2003 (Cass. pen., Sez. III, n. 5107/2014). Il diritto di querela e le digital investigations
Il direttore nazionale della polizia postale ha affermato che il cyberbullismo oggi dilaga perché ai giovani manca la consapevolezza e la criticità nell'approccio alla rete e soprattutto ai social network, sottolineando il fatto che ciò si verifica in quanto i cyberbulli hanno facilmente accesso alla rete ed operano con la convinzione di rimanere anonimi, quindi non perseguibili. In realtà, il cyberbullismo “lascia tracce” e la diffusione di tecniche sempre più sofisticate di digital investigation oggi rende più difficile per il cyberbullo restare entro i limiti della sua dimensione virtuale senza assumersi alcuna responsabilità delle sue azioni. Si tratta di un approccio investigativo nuovo, che unisce tecniche “digitali” e tecniche “classiche”, le risultanze delle quali devono sempre essere confrontate attraverso un'opera di stretta correlazione tra l'informazione virtuale estrapolata e i dati ottenuti attraverso l'impiego delle consuete tecniche d'indagine. L'attivazione delle digital investigations avviene solo a seguito della formalizzazione di un denuncia/querela. Ai sensi dell'art. 120 c.p. la titolarità del diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato. Nel caso in cui la persona offesa sia un soggetto minore degli anni quattordici, l'art. 120, comma 2, c.p. disciplina una sorta di dissociazione tra titolarità del diritto di querela e legittimazione a presentare l'atto, la quale compete al genitore o al tutore. La scelta in ordine alla proposizione dell'istanza di punizione, anche considerando le possibili responsabilità alle quali essa può esporre (basti pensare al delitto di calunnia: art. 368 c.p.; o alla condanna del querelante al risarcimento dei danni in caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ex artt. 427 e 542 c.p.p.), presuppone un grado di maturità che le due categorie di soggetti non possiedono, inducendo il legislatore a prevedere una sorta di rappresentanza legale necessaria ed esclusiva a favore di soggetti terzi, e tuttavia giuridicamente legati all'incapace, in grado di assumere una consapevole deliberazione in sua vece. In sede di denuncia/querela è importante che il denunciante fornisca alla polizia tutti gli elementi essenziali per identificare univocamente il soggetto digitale colpevole. Ciò può avvenire solo attraverso due modalità: l'estrapolazione dell'identificativo utente (c.d. user id) oppure, più semplicemente, la comunicazione dell'intero URL (uniform resource locator) che compare nella barra del browser a seguito dell'accesso al contenuto “incriminato” per esempio in quanto diffamatorio. Tra le tecniche di digital investigation più diffuse vi sono i c.d. log file, ossia dei contenitori virtuali di informazioni rilevanti sotto il profilo tecnico, organizzate in ordine cronologico, che descrivono eventi digitali e possono essere suddivisi in varie categorie a seconda della tipologia di dato contenuta. Si tratta di informazioni relative al traffico telematico di un utente, che vengono studiate da sviluppatori appositamente incaricati per il rintraccio dell'autore della connessione oggetto di indagine. I filedi log, infatti, possono riferirsi ad un profilo utente o ad un indirizzo IP e forniscono una serie di dati ed altre informazioni accessorie che permettono di delineare il tracciato delle connessioni effettuate da parte di uno specifico soggetto. Tali dati vengono acquisiti con decreto del pubblico ministero anche su istanza delle parti private e vengono custoditi solo per fini investigativi e non oltre un periodo massimo di 12 mesi (art. 132, comma 1, d.lgs. 196/2003): in nessun modo, dunque, colui che li fornisce o li mette a disposizione (c.d. internet service provider) li può raccogliere o registrare per altri scopi. L'evoluzione del bullismo in cyberbullismo, dunque, ha avuto importanti riflessi anche nelle forme di tutela penale volte al contrasto di tale fenomeno, rendendo più difficile per il cyberbullo rimanere irrintracciabile e, quindi, impunito. In conclusione
Se sul piano della prevenzione sia a livello normativo sia a livello sociale può dirsi che nel tempo si è verificato in Italia un potenziamento degli strumenti e delle iniziative tese a reprimere la diffusione del fenomeno del bullismo/cyberbullismo, la stessa cosa non è constatabile dal punto di vista delle azioni di contrasto nelle situazioni che versano in uno stato patologico. La nuova normativa sul punto è, infatti, molto carente e lacunosa laddove non prevede tra le misure di tutela del minore alcuno strumento o meccanismo ad effetto immediato capace di eliminare o evitare direttamente l'enorme danno che deriva dalle condotte prevaricatrici dei cyberbulli. Esiste, dunque, un gap tra le disposizioni normative e la realtà concreta: come e dove può trovare tutela efficace ed effettiva la reputazione del minore che viene lesa online? La risposta a tale interrogativo nell'epoca attuale in cui il mondo dei giovanissimi è dominato dal bullismo telematico è fondamentale dal momento che la lesione della web reputation delle vittime è l'origine del loro disagio psicologico e sociale e spesso ha provocato drammatici epiloghi. Il più delle volte accade che i gestori di piattaforme informatiche, chat, blog o forum, con i quali si interfacciano il garante èrivacy o le altre autorità nazionali deputate alla tutela dei minori, siano soggetti privati, dislocati all'estero (facebook, whatsapp, youtube, ecc.), ai quali i vari enti citati non hanno alcun potere di imporre sanzioni o limiti in maniera efficace ed effettiva dal momento che né la nuova legge sul cyberbullismo né le altre normative vigenti a livello nazionale disciplinano direttamente tali evenienze. La disomogeneità che normalmente esiste tra gli ordinamenti giuridici, nel caso del cyberbullismo – come per la gran parte dei reati cyber, ossia commessi tramite strumenti informatici o internet – diventa un problema sociale assolutamente rilevante e tale fenomeno, oggi, oltre a comportare nella realtà concreta conseguenze estremamente gravi, richiede urgentemente ed inevitabilmente una cooperazione a livello internazionale tra tutti gli enti e i soggetti coinvolti. Guida all'approfondimento
CASSANO (a cura di), Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio, a cura di G. Cassano, Milamo, 2017; ALOVISIO, GALLUS E MICOZZI (a cura di), Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71, Roma, 2017.
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, 2015.
Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2014, n. 5107 |