Fascicolo TIAP consultabile anche dal difensore su autorizzazione del PM

Redazione scientifica
13 Dicembre 2017

Il fascicolo TIAP è la riproduzione in via informatica di atti preesistenti facenti parte del fascicolo processuale cartaceo ed è consultabile, in fase di indagini preliminari, anche da soggetti terzi su autorizzazione del PM.

Il caso. Parte ricorrente, accusata del reato di appropriazione indebita aggravata, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP. Secondo la difesa l'ordinanza impugnata si fonderebbe su intercettazioni non ricomprese negli atti messi a disposizione dell'indagato che, al contrario del Tribunale, non avrebbe avuto la possibilità di consultare il TIAP, l'applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo.

Anche i terzi possono accedere al TIAP su autorizzazione del PM. La Cassazione ricorda che, a norma della circolare DGSIA del 26 gennaio 2016, il TIAP (trattamento informatico dei dati processuali) ha l'obiettivo di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione, (o acquisizione di file digitali), la classificazione, codifica e indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione e stampa di interi fascicoli e/o singoli atti. Nella fase delle indagini preliminari il fascicolo è interamente visibile solo al PM e agli utenti ad esso collegati, fatta salva la possibilità per soggetti terzi (fra i quali anche i difensori delle parti) di accedervi tramite specifica autorizzazione.

Nel caso di specie, l'Ufficio della Procura della Repubblica, in sede di esecuzione degli adempimenti ex art. 324 c.p.p., ha disposto l'invio al Tribunale «degli originali del fascicolo sequestro preventivo + atti visibili TIAP» e, di conseguenza, quando la difesa ha richiesto al Tribunale del riesame la trasmissione integrale del fascicolo processuale all'indirizzo PEC dello studio, avrebbe ben potuto rilevare, sulla base della consultazione degli atti, che l'incartamento processuale comprendeva tanto gli originali del fascicolo del sequestro preventivo quanto gli “atti visibili TIAP”.

La doglianza della difesa deve, quindi, considerarsi generica, in quanto non dimostra né di aver richiesto l'autorizzazione per consultare gli atti visibili TIAP né di aver ricevuto un rifiuto in tal senso dall'ufficio richiesto. La Suprema Corte, pertanto, rigetta il ricorso.

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