La deroga dell’art. 38, comma 1-bis, del codice del 2006 si applica anche all’amministrazione giudiziaria

Simone Abrate
13 Dicembre 2017

La norma dell'art. 38, comma 1 bis del D.lgs. n. 163 del 2006, infatti, deve intendersi come inclusiva, nel suo regime derogatorio, anche del caso di applicazione ad una società del regime dell'amministrazione giudiziaria cui all'art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, per analogia di effetti di tale regime, ed identità del procedimento applicativo, rispetto alle altre ipotesi specificamente previste.

Il caso. La ricorrente incidentale ed aggiudicataria della gara ha chiesto l'annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della ricorrente principale, deducendo la sussistenza di condanne penali rilevanti ex art. 38 del codice del 2006, intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, ma riferite al periodo precedente all'affidamento della concorrente ad amministratore giudiziario.

La soluzione del Tar Lombardia. Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso incidentale, osservando che nel caso specifico sopra descritto non possono trovare applicazione le cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (norma ratione temporis applicabile), se riferite al periodo precedente all'affidamento della concorrente ad un amministratore giudiziario, ai sensi del disposto di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.

Tale ultima norma, infatti, deve intendersi come inclusiva, nel suo regime derogatorio, anche del caso di applicazione ad una società del regime dell'amministrazione giudiziaria cui all'art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, per analogia di effetti di tale regime, ed identità del procedimento applicativo, rispetto alle altre ipotesi specificamente previste («sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. n. 306/1992 o della L. n. 575/1965»).

Invero - premesso che le ipotesi richiamate dal codice previgente, con riferimento alla L. n. 575/1965, e a seguito di abrogazione di essa, sono state disciplinate proprio dal d.lgs. n. 159 del 2011 - il Tar Lombardia ha osservato che la ricorrente principale era sottoposta al citato regime di amministrazione giudiziaria già all'epoca della domanda di partecipazione alla gara.

Sotto altro, concorrente profilo, Il Tar ha condiviso l'argomentazione (utilizzata anche dalla stazione appaltante nel suo provvedimento di ammissione) secondo cui rispetto alla precedente gestione della medesima società.

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