In ambito sanitario, i sistemi di acquisizione centralizzati regionali prevalgono su quelli nazionali

Simone Abrate
13 Dicembre 2017

In ambito sanitario, i sistemi di acquisizione centralizzati regionali prevalgono su quelli nazionali. Questi ultimi, segnatamente gli affidamenti banditi Consip, possono intervenire soltanto in via sussidiaria e suppletiva, nelle more dell'inadempimento da parte della centrale di acquisti regionale.

Il caso. La ricorrente ha impugnato, in primo grado, l'aggiudicazione di una gara indetta da una centrale di committenza regionale, avente ad oggetto la stipula di una convenzione quadro triennale per l'affidamento del multiservizio manutentivo, deducendo di essere rimasta aggiudicataria di una convenzione Consip avente oggetto analogo, e per tale ragione contestando la legittimità dell'indizione della procedura regionale.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha confermato l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto tardivamente avverso l'aggiudicazione, laddove l'interesse concreto all'impugnazione era già sorto al momento dell'indizione della procedura di gara. In ogni caso, il Consiglio di Stato ha confermato anche l'infondatezza, nel merito, del ricorso, cogliendo l'occasione per fare chiarezza sul complesso intreccio normativo che delimita i rapporti tra centrali acquisto nazionali (i.e. Consip S.p.A.) e regionali, nell'ipotesi in cui i beneficiari delle convenzioni siano gli Enti del Servizio sanitario pubblico, osservando che:

  • da un lato, l'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), stabilisce che «gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.»;
  • dall'altro lato, il comma 548 dell'articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), dispone che «al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa.».

Entrambe le disposizioni, sia pure con una formulazione non chiarissima, contribuiscono a delineare un complessivo quadro normativo in base al quale:

  • in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali;
  • in via sostanzialmente suppletiva (e all'evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro.

Pertanto, in presenza di un quadro normativo che riconosce sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale, l'intervento sostitutivo di Consip risultava giustificato soltanto nelle more dell'inadempimento da parte della centrale di acquisti regionale.

Tuttavia, l'attivazione di tale meccanismo sostitutivo non risulta idonea a precludere alla centrale di acquisti regionale di avviare una propria gara, così ripristinando l'ordine fisiologico delineato dal legislatore. Infatti, il dispositivo fissato dalla l. n. 296 del 2006 e poi dalla l. n. 208 del 2015 mira a sollecitare l'intervento ‘fisiologico' delle centrali di acquisto regionali e non a privarle stabilmente della potestà di attivarsi, sia pure tardivamente.

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