L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato non ammette eccezioni per il detenuto
13 Dicembre 2017
La legge 103/2017 ha modificato il sistema delle impugnazioni penali. Tra le varie novità, la riforma ha escluso la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso in Cassazione senza il ministero di un difensore abilitato. La Corte di cassazione, Sez. I, con sentenza n. 53330 depositata il 23 novembre 2017 ha chiarito in merito che, poiché la nuova formulazione dell'art. 613 c.p.p. «non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena e in merito ai benefici penitenziari. Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto di impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazioni con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 c.p.p.» |