Ai matrimoni omosessuali conclusi all'estero va garantito (un seppur minimo) riconoscimento
14 Dicembre 2017
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza resa nel caso Orlandi e altri c. Italia, ha dichiarato che nel caso all'esame vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU. I ricorrenti, sei coppie omosessuali, basandosi sugli artt. 8 e 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con gli artt. 8 e 12 (diritto al matrimonio) CEDU, hanno sollevato il rifiuto di trascrizione del matrimonio contratto all'estero e l'impossibilità di ottenere qualsiasi forma di riconoscimento della loro relazione in Italia. Inoltre, hanno lamentato la discriminazione in base al loro orientamento sessuale. Ciascuna delle coppie si era sposata fuori dal territorio italiano; le prime tre in Canada, la quarta in California e le ultime due nei Paesi Bassi. Al rientro in Italia, tutte le coppie avevano cercato di registrare il loro matrimonio ma senza successo poiché l'ordinamento giuridico italiano non consente il matrimonio omosessuale. In particolare, una circolare emessa dal Ministero degli Interni nel 2001 qualificava tale tipo di matrimonio in contrasto con l'ordine pubblico. Alcune delle coppie hanno successivamente beneficiato della legge n. 76/2016, approvata dopo la sentenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso di Oliari e altri c. Italia. La Corte di Strasburgo ha osservato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia. Difatti, secondo giurisprudenza costante, essi rimangono liberi di consentire il matrimonio solo alle coppie eterosessuali. Tuttavia, le coppie omosessuali devono essere legalmente riconosciute ed essere messe nelle condizioni di proteggere i propri diritti. Viceversa, dopo il matrimonio all'estero, i diritti delle coppie in parola non sono stati sufficientemente tutelati in base alla circostanza che la legge italiana, prima del 2016 (anno di entrata in vigore della legislazione sulle unioni civili), non offriva loro alcuna protezione. D'altro canto, proprio nel citato caso Oliari e a., la Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU, da parte dell'Italia, per non aver offerto un simile riconoscimento. In diversi paesi, le unioni civili consentono di ottenere uno status giuridico simile a quello del matrimonio e, in linea di principio, tale sistema può soddisfare le esigenze di volta in volta rilevanti. Sebbene in Italia, a partire dal 2016, la situazione si sia conformata a questo standard, i fatti di cui in causa risalgono al 2012, momento in cui occorre verificare se fosse stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dello Stato e dei ricorrenti. Secondo la Corte, la mancanza di qualsiasi riconoscimento aveva portato le coppie in un vuoto giuridico, trascurandosi la loro realtà sociale. Viceversa, alcuna considerazione convincente di interesse generale è stata avanzata dal Governo italiano per giustificare una situazione in cui le relazioni dei ricorrenti, certamente qualificabili come vita familiare ai sensi dell'art. 8, erano prive di qualsiasi forma di protezione. La Corte europea ha, dunque, statuito che l'Italia non ha garantito equilibrio tra interessi in gioco e che le coppie sono state lese nei loro diritti. |