In sede di giustificativi vige divieto di radicale modificazione dell’offerta

Redazione Scientifica
14 Dicembre 2017

Pur se il giudizio sull'anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta...

Pur se il giudizio sull'anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso (cfr. ex multis Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963) e pur se il contraddittorio relativo al corretto svolgimento del subprocedimento di verifica è connotato dall'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, dalla sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché dall'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime -purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (ex pluribus, Cons. Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; V, 20 febbraio 2012, n. 875; VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146) - è da tenere in principale considerazione il divieto di una radicale modificazione dell'offerta, che, una volta presentata, deve restare fissa ed invariabile (Cons. Stato, VI, 10 novembre 2015, n. 5102), comunque immune da radicali modificazioni della sua composizione, che ne alterino l'equilibrio economico, allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni (Cons. Stato, V, 24 aprile 2017, n. 1896), o incidano sugli elementi strutturali della prestazione offerta (Cons. Stato, V, 20 aprile 2009, n. 2358, citata dall'appellante).

Conseguentemente, ed in riferimento all'offerta economica, questo Consiglio di Stato ha già precisato che il giudizio di inattendibilità dell'offerta può investire specifiche voci di costo (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2015, n. 89), quando le stesse assumano una rilevanza tale da inficiare, di per sé, la serietà dell'offerta e che diversamente opinando, si perverrebbe:

- per un verso, all'inaccettabile conseguenza di consentire un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica (nella fase del controllo dell'anomalia), con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi;

- per altro verso, a snaturare la funzione e i caratteri del subprocedimento di anomalia, trasformando inammissibilmente le giustificazioni, che, nella disciplina legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e della congruità dell'offerta economica, in occasione, secundum eventum, per una sua libera rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo (per come dettagliate nella domanda di partecipazione originaria), che implicherebbe, peraltro (oltre ad una evidente lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell'offerta), anche una violazione della par condicio tra i concorrenti (così Cons. Stato, III, 10 marzo 2016, n. 962 e V, 24 aprile 2017, n. 1896).

È illegittima l'attività dell'aggiudicatario che in sede di giustificativi non si è limitato a rimodulare le singole voci di costo della manodopera ma ha modificato elementi essenziali dell'offerta, lasciando invariato il numero ed il livello professionale degli “addetti” costituiti dai lavoratori da assorbire secondo la c.d. clausola sociale, aggiundovene però altri, il cui inserimento nella componente del personale complessivamente impiegato nel servizio ne ha comportato necessariamente una modificazione quantitativa e qualitativa, con conseguente alterazione delle voci di costo riferibile a ciascuna delle categorie di appartenenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.