Il CNF approva le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli

Redazione Scientifica
07 Dicembre 2017

Il CNF ha approvato le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare con l'obiettivo di rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra spese che rientrano nel mantenimento ordinario della prole e spese extra assegno.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, elaborate in unione con la Commissione “famiglia”, la Rete dei referenti per il Diritto di Famiglia e le Associazioni di settore.

Scopo del documento è quello di facilitare e al tempo stesso «rendere più trasparente e previamente valutabile» la concreta distinzione tra spese che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e spese extra assegno, riducendo in via preventiva il contenzioso sul punto attraverso l'indicazione di criteri generali.

A tal fine, il CNF invita espressamente le parti e i relativi difensori a riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione/divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Le parti, inoltre, vengono invitate ad esporre dettagliatamente, all'interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, le categorie di spese straordinarie che intendono disciplinare con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa.

Poiché le spese straordinarie sono, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono o del menage familiare in caso di mantenimento diretto, la loro determinazione consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell'assegno perequativo ex art. 337-ter, comma 4, c.c..

Il CNF ha ritenuto, quindi, necessario distinguere tra:

  • Spese comprese nell'assegno di mantenimento: ad es. vitto, abbigliamento, ricarica cellulare e baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
  • Spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione): ad es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
  • Spese extra assegno (subordinate al consenso di entrambi i genitori) suddivise in :
    • Scolastiche: ad es. iscrizioni e rette di scuole private;
    • Spese di natura ludica o parascolastica: ad es. corsi attività artistiche e di informatica;
    • Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura;
    • Spese medico sanitarie: ad es. esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche;
    • Ricevimenti: organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un dissenso scritto motivato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso.

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

L'assegno per il nucleo familiare sarà attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse spese mentre la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori (sempre salvo diverso accordo).

Infine, si prevede che entrambi i genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie, possano beneficiare degli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole.