Valida la comunicazione mediante deposito in Cancelleria se il destinatario ha la casella PEC piena

Redazione scientifica
14 Dicembre 2017

Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale mediante deposito in Cancelleria nel caso in cui la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario.

Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione dolendosi del mancato ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale avanti al Tribunale.

Valida la comunicazione depositata in cancelleria se il destinatario ha la casella piena. La Suprema Corte ricorda che nel caso in cui il messaggio inviato tramite PEC non risulti consegnabile, la disciplina muta a seconda della causa della mancata consegna se cioè essa sia o meno imputabile al destinatario. L'art. 20 d.m. n. 44/2011, infatti, impone al soggetto abilitato esterno una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica, quali il dotarsi dei necessari strumenti informatici e il verificarne l'efficienza. La violazione di tali obblighi comporta l'imputabilità al destinatario della mancata consegna e la conseguente applicabilità dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 secondo cui le notifiche e le comunicazioni vengono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Nonostante la mancata ricezione della comunicazione, pertanto, il destinatario viene comunque posto nella condizione di prendere cognizione degli estremi della stessa in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici al quale il difensore può accedere.

Deve, quindi, ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria ex art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario venuto meno agli obblighi previsti dall'art. 20, d.m. n. 44/2011.

Nel caso in esame, risulta che le comunicazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale sebbene accettate dal sistema, non erano state ricevute a motivo della casella piena del destinatario e di conseguenza, la Suprema Corte considera la comunicazione regolarmente perfezionatasi mediante deposito in cancelleria.

Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.