Notifica da rinnovare se l'indirizzo PEC non è contenuto negli appositi registri e la PA non si è costituita in giudizio

Redazione scientifica
15 Dicembre 2017

La notifica del ricorso in appello a un indirizzo PEC non contenuto negli appositi registri indicati dalla legge impone la rinnovazione della notificazione se la PA notificata non si è costituita in giudizio.

Parte ricorrente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano riguardante una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di citybus nel Comune di Campo Trens.

Poiché il ricorso in appello è stato notificato all'Amministrazione appellata presso un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge e l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, il Consiglio di Stato non ritiene possibile il configurarsi della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

Per questi motivi deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, c.p.a., nonché ai sensi degli artt. 38 e 44 c.p.a..

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