Kafalah “convenzionale” conforme all'interesse del minore: sì al ricongiungimento familiare
18 Dicembre 2017
Il caso. Il Ministero degli Affari Esteri ha impugnato presso la Corte d'appello l'ordinanza con cui il Tribunale di Treviso aveva annullato il provvedimento dell'ambasciata italiana di diniego del rilascio del visto per ricongiungimento familiare richiesto da Tizia, cittadina italiana, in favore della minore affidatale in Marocco in regime di kafalah, tramite accordo omologato dal Giudice notarile. Avverso la pronuncia di rigetto della Corte d'appello, il Ministero ha presentato ricorso per cassazione.
Kafalah nel superiore interesse del minore: sì al ricongiungimento familiare. La kafalah convenzionale, che viene in rilievo nel caso di specie, è un istituto di diritto islamico finalizzato alla protezione dei minori in stato di abbandono e consiste in un atto notarile tra affidante e affidatario, sottoposto ad omologazione dell'autorità giudiziaria, in virtù del quale un soggetto si impegna a curare, educare e mantenere il minore affidatogli come se fosse figlio proprio, sino al raggiungimento della maggiore età, senza, però, che quest'ultimo entri giuridicamente a far parte della sua famiglia. La Cassazione ricorda che sul riconoscimento di tale istituto quale presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 16 settembre 2013, n. 21108; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1843) la quale ha fornito un'interpretazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 30/2007, costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi affermati dalle norme sovranazionali (art. 3, Convenzione di New York e art. 24, Carta dei diritti UE), più ampia e più favorevole al minore tale per cui la valutazione circa la possibilità di consentirgli l'ingresso in Italia e il ricongiungimento con l'affidatario deve essere effettuata caso per caso in considerazione del suo superiore interesse. Pertanto, non può negarsi che anche una minore straniera affidata a un cittadino italiano in virtù di un provvedimento di kafalah di origine negoziale, valutata positivamente da un'autorità pubblica che ha omologato la decisione familiare in quanto oggettivamente conforme all'interesse della bambina, rientra nella nozione di “altri familiari” di cui all'art. 3, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 30/2007. La Corte, quindi, rigetta il ricorso. |