La sottoposizione delle società in house alle regole dell’evidenza pubblica
15 Dicembre 2017
La società in house non è altro, per definizione, che una longa manus dell'amministrazione dalla quale dipende e con la quale si identifica, atteso che l'in house providing non dà luogo tanto a un rapporto intersoggettivo, quanto a un modello organizzativo qualificabile in termini di delegazione interorganica (fra le molte, cfr. Corte Cost. 20 marzo 2013, n 46; id., 17 novembre 2010, n. 325; Cons. Stato, A.P., 3 marzo 2008, n. 1). Essa non può rappresentare, pertanto, lo schermo giuridico attraverso il quale sottrarsi all'osservanza delle regole dell'evidenza pubblica, sia che si tratti dell'affidamento di beni, sia che si tratti dell'affidamento di appalti o concessioni di lavori, forniture, servizi. Ogni incertezza circa la sottoposizione delle società in house alle regole dell'evidenza pubblica è stata risolta dall'art. 16 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui dette società “sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”.
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