Associazione per delinquere e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. I reati possono concorrere
18 Dicembre 2017
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da alcuni imputati avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta, dichiarava di non doversi procedere nei confronti del legale rappresentate e del titolare di un'impresa per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 260 d.lgs. 152/2006 in quanto estinti per intervenuta prescrizione, ha ribadito il principio già affermato da Cass. pen. 5773/2014 secondo cui: «È configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152 del 2006, art. 260)». Tra le due fattispecie infatti non può configurarsi un rapporto di specialità in quanto i reati presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi: l'associazione per delinquere si caratterizza per una organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico l'attività organizzata; l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, invece, si realizza nell'allestimento di mezzi e attività continuative e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente. |