Un anno e sei mesi per depositare le motivazioni, altrimenti la confisca perde efficacia
18 Dicembre 2017
La Cassazione penale (sent. 54502/2017) ha precisato che la pronunciadella Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 27, comma 6, cod. antimafia deve intervenire entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso affinché il provvedimento di confisca disposto in primo grado non perda efficacia deve essere letta come deposito della motivazione, non essendo dunque sufficiente la lettura del dispositivo in udienza camerale. Questa lettura risulterebbe coerente con la ratio legis del comma 6 dell'art. 27 cod. antimafia, ossia quello di individuare i tempi di definizione massima delle procedure in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Dare rilievo alla data in cui il ricorso viene preso in decisione significherebbe, infatti, rimettere i limiti temporali di deposito del decreto motivato all'autorità giudiziaria. Inoltre la soluzione rispecchierebbe la disciplina prevista per il primo grado dall'art. 24, comma 2, secondo il quale «Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario». |