È nulla la notifica effettuata ad un indirizzo p.e.c. non risultate dal Reginde

18 Dicembre 2017

La notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad un indirizzo p.e.c. dell'Amministrazione resistente diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia (c.d. ReGinde) è da considerarsi nulla e, come tale, è suscettibile di essere sanata esclusivamente mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

Con sentenza in oggetto in TAR Lazio torna ad occuparsi della “scivolosa” disciplina in materia di notificazioni a mezzo p.e.c. e, più precisamente, delle conseguenze che scaturiscono dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad un indirizzo p.e.c. dell'Amministrazione resistente diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia (c.d. ReGinde).

In accoglimento dell'eccezione formulata dal controinteressato e ponendosi nel solco della rigorosa giurisprudenza sin qui formatasi in materia (si veda su tutte TAR Sicilia, Catania, sez. II, 4 dicembre 2017, n. 2806), il TAR Lazio ha in particolare ritenuto che l'errore commesso dal ricorrente sia tale da rendere in radice inammissibile l'impugnazione proposta.

Infatti, come si legge nella sentenza in parola, in siffatte evenienze «non è possibile far luogo alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.». E ciò:

  1. sia perché «non sussistono ragioni di oggettiva incertezza del [pertinente] quadro normativo», essendo inequivoco dal combinato disposto degli artt. 16-ter del d.l n. 179 del 2012 e 45-bis del d.l. n. 90 del 2014 che, allo stato, l'unico registro di indirizzi elettronici delle pubbliche amministrazioni valido ai fini della notifica degli atti giudiziari sia quello tenuto dal Ministero della Giustizia;
  2. sia perché in subiecta materia «non è registrabile un fenomeno di oscillazione giurisprudenziale»;
  3. sia(ed in ogni caso) perché «non è stato dedotto e provato che [l'Amministrazione resistente] si sia sia in precedenza mai costituita in giudizio a seguito della notifica di un atto introduttivo all'indirizzo p.e.c. oggi utilizzato dalla ricorrente».

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