Dubbi di compatibilità con il diritto UE della preclusione per la SA di valutare le risoluzioni contrattuali contestate in giudizio

Redazione Scientifica
14 Dicembre 2017

La IV sezione del TAR Campania, Napoli, ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se i principi comunitari di...

La IV sezione del TAR Campania, Napoli, ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ed i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la effettività, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, nonché la disposizione di cui all'art. 57 comma 4 lettere c) e g) di detta Direttiva, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall'art. 80 comma 5 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell'esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto , preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l'affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione».

Ad avviso della Sezione remittente, la trasposizione dell'art. 57 par. 4 della direttiva 2014/24/UE tramite la “tecnica del ritaglio”, adoperata per la formulazione dell'art. 80 comma, 5 lett c, del Codice, “sterilizza” le significative carenze evidenziate nell'esecuzione di precedenti contratti attraverso la mera proposizione di impugnativa della risoluzione contrattuale, e sino alla definizione di quel giudizio, con l'effetto di determinare, nell'ipotesi in cui il giudizio civile si concluda negativamente per l'operatore economico, ma la gara si sia svolta in senso a lui favorevole, la lesione del principio comunitario di affidabilità del concorrente, in quanto l'appalto sarebbe eseguito da un operatore economico indiscutibilmente non affidabile.

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