Maternità surrogata: è sempre necessario valutare l'interesse del minore per il riconoscimento del figlio
19 Dicembre 2017
Il caso. La Corte d'appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. La vicenda sottoposta all'esame della Corte distrettuale traeva origine dalla trascrizione del certificato di nascita, formato all'estero, di un bambino, riconosciuto come figlio naturale da una coppia di cittadini italiani i quali avevano in seguito ammesso il ricorso alla surrogazione di maternità.
Anche nell'azione ex art. 263 c.c. si devono comparare esigenza di verità e interesse del minore. Secondo la Consulta, il Giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito tramite surrogazione di maternità è sempre tenuto a comparare l'interesse alla verità con l'interesse del minore in quanto tale valutazione è ineludibile anche nell'azione ex art. 263 c.c.. In alcuni casi, sottolinea la Corte, la comparazione è svolta direttamente dalla legge (ad es. per il disconoscimento del figlio concepito da fecondazione eterologa) mentre in altri «il legislatore impone l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata. Ma l'interesse del minore non è per questo cancellato». Nel silenzio della legge, come nel caso in esame, la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare deve tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso: tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi con il minore e alla condizione identitaria dallo stesso acquisita, devono assumere oggi particolare rilevanza «da un lato le modalità del concepimento e della gestazione e dall'altro la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore un'adeguata tutela». Nella valutazione comparativa richiesta al giudice, inoltre, rientra anche la considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale e considerata «un'offesa intollerabile alla dignità della donna che mina nel profondo le relazioni umane». La Consulta, pertanto, ha dichiarato infondata la questione di legittimità. |