Illegittimo imporre al disabile il giuramento di fedeltà alla Repubblica per ottenere la cittadinanza
20 Dicembre 2017
Il caso. Il Giudice tutelare di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell'art. 10, l. 5 febbraio 1992, n. 91, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza italiana anche laddove tale adempimento non possa essere prestato dalla persona affetta da disabilità grave, a causa della sua condizione patologica. La questione sottoposta al Giudice tutelare riguardava la richiesta presentata da un amministratore di sostegno di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza in favore della figlia, pur senza il prescritto giuramento di adesione ai valori costituzionali, che l'aspirante cittadina italiana non era in grado di prestare a causa della grave patologia psichica di cui era affetta (v. Se il disabile non può giurare come acquista la cittadinanza? in Ilfamiliarista.it).
Illegittimo il giuramento come condizione per l'acquisto della cittadinanza per il disabile grave. Secondo la Consulta, l'imposizione allo straniero disabile del giuramento di fedeltà alla Repubblica come condizione per acquisire la cittadinanza rappresenta una forma di «discriminazione e di emarginazione sociale» che ostacola il processo di inserimento dello stesso nella società e nella comunità italiana. L'art. 3, comma 2, Cost., affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà, l'uguaglianza e il pieno sviluppo della persona, a prescindere dalle condizioni in cui versano i singoli: il fine è quello di proteggere l'inviolabilità dei diritti fondamentali spettanti anche agli stranieri. Fra le condizioni personali limitative dell'uguaglianza si colloca indubbiamente la condizione di disabilità il cui quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha lo scopo non solo di prestare assistenza ma anche di favorire l'integrazione sociale del disabile, evidentemente impedita, ove siano già state soddisfatte le altre condizioni previste per l'acquisizione della cittadinanza, dall'imposizione del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. Pertanto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, l. n. 91/1992 nella parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità.
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