Verifica di congruità e limite del sindacato giurisdizionale

Redazione Scientifica
19 Dicembre 2017

Se un'offerta contempla tra le voci di costo una voce che può rappresentare un «evento futuro ed incerto», nondimeno da ciò può essere fatto derivare l'automatismo per cui l'offerta stessa sia in...

Se un'offerta contempla tra le voci di costo una voce che può rappresentare un «evento futuro ed incerto», nondimeno da ciò può essere fatto derivare l'automatismo per cui l'offerta stessa sia in perdita e dunque anomala.

Le giustificazioni atte a comprovare la congruità dell'offerta hanno un'ineliminabile componente di incertezza, che deriva dal carattere previsionale delle sottostanti stime fatte dalla concorrente sottoposta a tale verifica, e che a sua volta si riflette sulle conseguenti valutazioni della stazione appaltante. Nel descritto contesto tali valutazioni assumono una connotazione di carattere tecnico – discrezionale che le rende assoggettabili a sindacato di legittimità solo entro limiti ristretti, e segnatamente nelle ipotesi in cui le risultanze del sub-procedimento di verifica di congruità siano state travisate o il giudizio finale sia affetto da macroscopica erroneità.

Al di fuori di queste ipotesi il giudizio dell'amministrazione si colloca in una sfera di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (ex art. 134 c.p.a.). Ciò deve in particolare affermarsi nei casi in cui la valutazione positiva di congruità dell'offerta possa apparire opinabile, ma non errata. Ritenere in simili evenienze non sostenibile economicamente un'offerta equivarrebbe infatti a sovrapporre al giudizio formulato dall'amministrazione un diverso giudizio, con conseguente invasione della competenza riservata a quest'ultima.

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