Il Consiglio di Stato sulla correzione dell'errore materiale

Redazione Scientifica
12 Dicembre 2017

Può parlarsi di mero errore materiale laddove la discrasia emendata sia agevolmente riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza che si renda...

Può parlarsi di mero errore materiale laddove la discrasia emendata sia agevolmente riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza che si renda necessario il ricorso a un particolare sforzo interpretativo o valutativo (In tal senso: Cons. St., Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036).

Nelle gare dirette all'affidamento di pubblici appalti, ove si renda necessaria una mera correzione di un errore materiale (che non implichi la spendita di attività valutativa) nel quale sia incorsa la commissione giudicatrice, una riconvocazione formale di questa non è richiesta.

ve la riconvocazione della commissione avvenga in violazione di norme di carattere procedimentale (ivi comprese quelle di ordine partecipativo), la determinazione finale non può essere considerata illegittima. Tanto, alla luce del comma 2 dell'articolo 21-octies, l. n. 241 del 1990 secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto

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