L’esclusione per mancata dimostrazione dell’accreditamento dell’ente che ha certificato la conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche

20 Dicembre 2017

La mancata presentazione di un idoneo certificato di qualità, inficiando la serietà e, conseguentemente, la validità dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara anche in assenza di un'apposita previsione in tal senso nella lex specialis.

Il caso. La vicenda sottoposta al vaglio del T.A.R. Campania riguardava un ricorso proposto da un'impresa concorrente, esclusa da un appalto di fornitura quadriennale di guanti sterili e non sterili (per le aziende sanitarie, ospedaliere anche universitarie) avendo offerto un prodotto non conforme alle norme tecniche UNI EN 455-3. Il laboratorio, che aveva rilasciato la relativa certificazione del prodotto, invero, non risultava accreditato presso l'ente nazionale competente (ACCREDIA).

La ricorrente riteneva illegittima tale estromissione asserendo che la lex specialis non imponeva, a pena di esclusione, l'accreditamento del soggetto certificatore.

La soluzione. Il Tribunale campano ha rigettato il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'esclusione.

Ai sensi dell'articolo 87, comma terzo, del d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, «Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000».

L'attestazione di conformità, dunque, deve provenire da un organismo certificatore riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui sia dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l'affidabilità tecnico-istituzionale almeno tramite l'indicazione degli estremi di accreditamento.

Nella vicenda in esame, dalla documentazione esibita a corredo dell'offerta della concorrente, non si evinceva l'accreditamento del laboratorio esecutore del test relativo alla conformità alle norme tecniche UNI EN 455-3.

Pertanto,a giudizio del Collegio, la mancanza di una comprovata idonea certificazione, afferendo ad un elemento essenziale dell'offerta, non può che comportare l'esclusione, anche in assenza di un'apposita previsione in tal senso nella lex specialis (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4697/2017).

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