Le competenze dei membri della Commissione di gara

20 Dicembre 2017

Ai sensi dell'articolo 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, il requisito “dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”, va inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare sicché non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

Il caso. Un'impresa, partecipante ad un appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione ha impugnato la sentenza n. 19/2017del T.R.G.A. della Provincia di Trento, lamentandone l'erroneità per la violazione dell'articolo 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabilisce che i membri delle Commissioni siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In particolare, secondo la ricorrente, nessuno dei commissari nominati, o comunque non tutti, avrebbero assolto a tale indispensabile requisito, e a ciò sarebbe conseguita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il Giudice di primo grado ha respinto la doglianza, ritenendo che i componenti della Commissione erano in possesso delle competenze richieste.

La soluzione. Il Consiglio di Stato, rigettando l'appello, ha confermato il proprio orientamento secondo cui il requisito di cui al sopra citato articolo 84, deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

Non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203; idem, III, 1 dicembre 2015, n. 5706).

Alla stregua dei superiori principi, nella vicenda esaminata, il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, legittima la composizione della Commissione giudicatrice, perché pienamente adeguata ad assicurare le competenze richieste dalla lex specialis.

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